Cassazione Civile, Sentenza n. 6714/2021 del 10/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato da Acea a Tassone. Il licenziamento era stato disposto in conseguenza della lunga assenza dal lavoro del ricorrente (più di un anno) per misure custodiali/attesa del processo; il ricorrente censurava in particolare: 1) l'errata richiamata normativa contrattuale (art.34 CCNL Elettrici non applicabile al suo rapporto che era regolato dal CCNL Gas-Acqua) e incoerenza della motivazione che avrebbe alternativamente richiamato art.1463 e art.1464 c.c.; 2) violazione dei principi processuali per difetto di motivazione e per un intervento del giudice oltre la domanda (ultra/extra petizione), nonché mancata applicazione dell'obbligo di repêchage previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse comprensibile e verificabile e che il licenziamento fosse inquadrabile nell'ambito dell'"impossibilità sopravvenuta" della prestazione (art.1464 c.c.), con perdita dell'interesse datoriale alla prestazione residua dopo oltre un anno di assenza. La Corte ha precisato che il richiamo all'art.34 del CCNL Elettrici nella comunicazione aziendale era usato per descrivere la fattispecie fattuale e non per regolare contrattualmente il rapporto, e ha escluso il vizio di ultra/extra petizione. Ha altresì stabilito che l'obbligo di repêchage non opera quando l'impossibilità è dovuta a una causa personale e imprevedibile (detenzione/custodia cautelare) che rende inidonea la ricollocazione; ha confermato che il datore non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata oltre il necessario per comprendere le ragioni del recesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore di Acea
Norme richiamate
art. 1463 cod. civ.
Richiamato dalla Corte come parte del quadro giuridico dell'impossibilità sopravvenuta, ma non applicato direttamente alla fattispecie; la Corte ha distinto l'impossibilità totale (art.1463) dall'impossibilità parziale/attenuabile (art.1464) e ha inquadrato il caso nell'ambito dell'art.1464
art. 1464 cod. civ.
Principale norma utilizzata per legittimare il recesso: quando la prestazione è parzialmente o temporaneamente impossibile e l'interesse del creditore (datore) alla prosecuzione viene meno in ragione della prevedibile durata dell'impossibilità e degli oneri organizzativi, il datore può recedere. La Corte ha ritenuto che un'assenza superiore a un anno potesse determinare tale perdita di interesse
art. 3 legge n. 604/1966
Utilizzato come parametro oggettivo per valutare la tollerabilità dell'assenza e l'interesse datoriale (dimensioni dell'impresa, natura delle mansioni, prevedibilità della durata dell'assenza, possibilità di affidare temporaneamente le mansioni ad altri). La Corte ha indicato che tali criteri servono come guida ex ante per la valutazione del giudice di merito
art. 2 legge n. 604/1966
Citato nella censura del ricorrente (violazione degli obblighi procedurali), ma la Corte ha ritenuto che la comunicazione aziendale offrisse una motivazione sufficiente e che non fosse richiesto un dettagliato elenco di fatti e ragioni
art. 12 delle Preleggi
Richiamato dal ricorrente per contestare la corretta applicazione delle norme del codice civile; la Corte non ha ravvisato violazione e ha ritenuto adeguata la motivazione di merito
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 (testo risultante dalla L. 228/2012)
Norma applicata dalla Corte per le statuizioni in materia di contributo unificato e per la liquidazione delle spese di giudizio a carico del ricorrente
Massime di principio
- La sospensione/assenza prolungata per cause di detenzione o custodia cautelare può legittimare il recesso datoriale ai sensi dell'art.1464 c.c. quando l'assenza determina la perdita dell'interesse aziendale alla prestazione residua
- La valutazione della tollerabilità dell'assenza è rimessa al giudice di merito secondo criteri oggettivi (dimensione aziendale, mansioni, prevedibilità della durata, possibilità di sostituzione temporanea), e va effettuata ex ante, in funzione della prevedibile incidenza sull'organizzazione
- Il datore deve fornire una motivazione che consenta al lavoratore di comprendere le ragioni del licenziamento, ma non è obbligato a una ricostruzione analitica e dettagliata di tutti gli elementi di fatto e di diritto
- L'obbligo di repêchage (ricollocazione) non trova applicazione automatica se l'impossibilità di prestazione è dovuta a una circostanza personale e imprevedibile che rende intrinsecamente inattuabile la ricollocazione o la parziale fruizione della prestazione
- In caso di contestazione del licenziamento per assenza prolungata, il datore dovrebbe documentare le ragioni organizzative e la prevedibile incidenza dell'assenza (es. modifiche dell'assetto aziendale, caratteristica intrinsecamente non fungibile della posizione) per sostenere la legittimità del recesso
- Il ricorrente che impugni il licenziamento deve dimostrare concretamente che l'interesse datoriale alla prestazione non era venuto meno o che la ricollocazione sarebbe stata possibile senza pregiudizio significativo per l'organizzazione
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