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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7069/2021 del 12/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia retributiva relativa alla retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) spettante ai dirigenti medici per il periodo ottobre 1998 - ottobre 2003. I lavoratori deducevano il diritto a una retribuzione di posizione minima prevista dall'art. 39 del CCNL Area Dirigenza Medica e dalla delibera AUSL n.1822/1998 (con successivi atti) e chiedevano le differenze retributive non corrisposte. L'AUSL eccepiva la nullità dei ricorsi per genericità e, nel merito, sosteneva che la parte variabile eccedente il minimo poteva essere riconosciuta solo se fosse stato conferito un incarico specifico, fatto che avrebbe mancato.

La decisione

In primo grado il Tribunale ha accolto le domande dei lavoratori sulla base della CTU e delle calibrature deliberate dall'AUSL. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che le delibere aziendali (n.1822/1998 e successive) prevedessero incrementi anche in assenza di incarichi specifici; l'appello dell'AUSL è stato quindi respinto. In Cassazione l'AUSL ha proposto tre motivi ma la Corte ha dato giudizio differenziato: ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di De Luca Severino (non parte nel giudizio d'appello) e, dopo aver rilevato che per la maggior parte dei lavoratori era intervenuta la conciliazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere per quei lavoratori con compensazione delle spese; quanto a Tallerini Anna e Verallo Patrizia la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso (cioè ha respinto il gravame della AUSL) e ha condannato l'AUSL alle spese nei loro confronti, liquidandole nei termini indicati. La Corte ha inoltre sottolineato l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificazione e di allegazione richiesti per la cassazione (mancata puntuale riproduzione degli atti e della consulenza tecnica a fondamento delle censure).

Norme richiamate

  • CCNL Area Dirigenza Medica (artt. 13, 26, 27, 35, 39)

    Il giudice ha riconosciuto che il CCNL fissa la retribuzione di posizione minima e prevede incrementi variabili; la valutazione operata dal Tribunale e confermata in appello ha ritenuto spettante l'incremento minimo previsto dalla delibera aziendale anche in assenza di incarichi formali, nella misura prevista dalla contrattazione e dalle calibrature aziendali.

  • Delibere AUSL di Frosinone (n. 1822/1998; n.2429/2004; n.3114/2004; n.183/2008)

    Le delibere aziendali hanno definito la 'pesatura' o calibratura degli incarichi e previsto un punteggio/incremento anche nell'ipotesi di assenza di incarichi specifici; il giudice di merito ha dato a queste delibere valore normativo/attuativo nella determinazione della retribuzione di posizione.

  • Art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)

    La Corte ha richiamato che per far valere l'applicazione del principio di non contestazione è necessario che gli atti processuali contengano allegazioni puntuali e che, in cassazione, la parte che contesta l'applicazione del secondo comma dell'art.115 deve riportare nel ricorso le parti salienti degli atti di merito; l'assenza di tale trascrizione rende la censura inammissibile.

  • Norme processuali richiamate (art. 414 c.p.c. n.3,4,5; artt. 366 e 369 cod. proc. civ.; art. 112 c.p.c.)

    La Corte ha ritenuto che i motivi di cassazione non rispettassero gli oneri di specificazione e allegazione (artt.366 e 369 c.p.c.), per cui le doglianze relative a presunte nullità o errori di motivazione sono state dichiarate inammissibili. In sostanza la Corte di legittimità richiede puntuale indicazione degli atti e dei passaggi decisionali impugnati.

  • D.lgs. n.29/1993 (artt.24 e 49) e D.lgs. n.502/1992 (art.15)

    Le norme sono state richiamate nella rubrica di una delle censure dell'AUSL, ma la Corte ha osservato che la ricorrente non ha specificato sufficientemente come tali disposizioni siano state violatae; pertanto le doglianze non sono state ammesse per difetto di specificazione.

  • D.P.R. n.115/2002 (art.13 c.1 quater e comma 1-bis)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La produzione di verbali di conciliazione tra le parti può determinare la cessazione della materia del contendere in Cassazione: il giudizio viene estinto e le spese si regolano secondo l'accordo transattivo.
  • In Cassazione le censure processuali e di merito devono rispettare rigorosi oneri di specificazione e allegazione (artt. 366, 369 c.p.c. e simili); la mancata trascrizione dei passaggi decisivi e della consulenza tecnica di merito comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nelle controversie retributive il contenuto delle delibere aziendali e la contrattazione collettiva possono attribuire incrementi anche in assenza di formale conferimento di incarichi, se le delibere stesse prevedono calibrature o punteggi applicabili anche in tale ipotesi; l'onere probatorio spetta alle parti a seconda delle allegazioni.
  • Il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) non opera automaticamente a favore della parte che lo invoca: chi impugna deve mostrare nel ricorso come il giudice di merito abbia fondato la decisione su fatti non contestati e riportare gli atti rilevanti.
  • Se un ricorso di cassazione è rivolto a parti che non risultano coinvolte nei gradi precedenti (es. non parti in appello), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile rispetto a tali soggetti.
  • Le spese di giudizio seguono l'esito del processo salvo diversa pattuizione nella conciliazione; in caso di conciliazione le parti possono concordare la compensazione delle spese.

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