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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6930/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla legittimità delle decurtazioni operate sui Fondi aziendali (in particolare il "Fondo di posizione") per gli anni 2010-2014: i medici chiedevano la disapplicazione di determinazioni aziendali e la ricostituzione dei Fondi e il pagamento delle differenze retributive, sostenendo che le riduzioni avevano inciso anche sul trattamento fondamentale; la A.O. impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto parzialmente le pretese dei medici. La questione centrale era l'interpretazione dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 (nel testo modificato dalla L. 147/2013) e l'ambito di applicazione del tetto e della decurtazione automatica sulle risorse destinate al trattamento accessorio quando i Fondi finanziano voci anche del trattamento fondamentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) ma ha ritenuto fondati, nei limiti esposti, il secondo e il terzo motivo relativi all'interpretazione dell'art. 9 c. 2-bis. Il Collegio ha stabilito che l'art. 9 c. 2-bis va interpretato nel senso che: (i) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio deve essere cristallizzato al livello dell'anno 2010; (ii) le risorse corrispondenti ai dipendenti cessati, pur se allocate in Fondi che finanziano anche voci del trattamento fondamentale, devono essere automaticamente decurtate dal Fondo nella loro interezza in misura proporzionale alla riduzione del personale; (iii) le economie derivanti da cessazioni non sono redistribuibili ai dirigenti rimasti in servizio e a partire dal 2015 sono decurtate. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per l'applicazione dei principi di diritto indicati e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 10 maggio 2010, n. 78, art. 9 c. 1

    "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010..."

    Il comma 1 pone un tetto individuale al trattamento economico complessivo (fondamentale + accessorio) rispetto al 2010.

  • D.L. 10 maggio 2010, n. 78, art. 9 c. 2-bis (come modificato da art. 1 c. 456 L. 147/2013)

    "A decorrere dal 10 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

    Il comma 2-bis cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio al livello 2010 e impone la decurtazione automatica delle risorse corrispondenti ai cessati, indipendentemente dalla destinazione delle somme nei vari Fondi.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 c. 456

    testo di modifica che ha esteso e precisato la disciplina dell'art. 9 c. 2-bis per l'anno 2014

    Ha esteso la misura al 2014 e ha introdotto l'obbligo di deduttrazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, 8, 40, 45, 47, 48

    Quadro generale dei rapporti tra legge, contrattazione collettiva e obblighi di copertura finanziaria della spesa per il personale; ruolo del Ministero e obblighi di determinazione e allocazione delle risorse.

  • CCNL dirigenza sanitaria (varie disposizioni: art. 4, art. 25, art. 33 e artt. 49-51-52/50)

    Regolamentazione della struttura retributiva (distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio) e ripartizione delle risorse economiche tra Fondi che possono finanziare sia voci accessorie sia alcune voci considerate fondamentali.

  • Costituzione (riferimenti a artt. 3, 36, 39, 81, 97, 117)

    Principi costituzionali richiamati: tutela dell'autonomia sindacale, equità retributiva, necessità della copertura della spesa pubblica e rispetto della normativa costituzionale nell'azione legislativa d'urgenza.

Massime di principio

  • L'art. 9 c. 2-bis DL 78/2010 (come modificato dalla L. 147/2013) cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al livello dell'anno 2010 e impone la decurtazione automatica delle risorse corrispondenti ai cessati in misura proporzionale alla riduzione del personale.
  • Se un Fondo contrattuale finanzia sia voci di trattamento accessorio sia voci riconducibili al trattamento fondamentale, la decurtazione prevista dal comma 2-bis si applica all'intero importo corrispondente alle risorse originariamente destinate ai dipendenti cessati (quindi anche alle quote che finanziano voci considerate "fondamentali").
  • Le economie derivanti da cessazioni del personale costituiscono economie di bilancio non redistribuibili ai dirigenti rimasti in servizio e non possono essere usate per incrementare il trattamento accessorio dei rimanenti dipendenti.
  • Il comma 1 e il comma 2-bis dell'art. 9 hanno finalità e ambiti distinti: il comma 1 stabilisce un tetto individuale al trattamento complessivo; il comma 2-bis disciplina il limite e la cristallizzazione delle risorse destinate complessivamente al trattamento accessorio delle amministrazioni.
  • In controversie simili il giudice dovrà verificare non solo la natura delle voci retributive finanziate dal Fondo, ma anche la documentazione di pay-slip e l'effettivo impatto delle decurtazioni sul trattamento percepito per stabilire l'interesse ad agire dei ricorrenti.
  • Quando si impugna la ricostituzione di un Fondo, è necessario chiarire se la domanda mira al mantenimento del trattamento complessivo già percepito (evitare un peggioramento) o a ottenere una redistribuzione delle economie prodotte dalle cessazioni (ottenimento di un vantaggio): la seconda soluzione è vietata se contrasta con la cristallizzazione voluta dalla norma.

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