Cassazione Civile, Sentenza n. 7078/2021 del 12/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vielmo aveva proposto gravame per ottenere integrazione del compenso percepito quale direttore generale dell'Azienda ULSS 1 per il periodo 1.1.2003-31.12.2007. In primo grado il Tribunale di Belluno aveva accolto la domanda (C 191.732,75). La Corte d'Appello di Venezia riformò la sentenza rigettando la domanda. In cassazione il ricorrente principale deduceva violazione e falsa applicazione di norme regionali/statali e DPCM riguardanti il trattamento retributivo e le modalità di determinazione dei compensi (numerose norme del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e DPCM 1995/2001). La Regione Veneto ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sollevando questioni di diritto civile (artt. 2222, 2225, 2333 c.c.) e dell'applicabilità delle norme amministrative sul compenso, nonché deducendo omesso esame di eccezioni riguardanti la natura contrattuale del compenso.
La decisione
Dopo la notifica dei ricorsi il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la quale ha contestualmente rinunciato al ricorso incidentale. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stata resa alcuna pronuncia sul merito, non sono state decise le spese e non si è applicato l'art. 13 c.1 quater del DPR n.115/2002 (tale norma non è applicabile in caso di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità).
Norme richiamate
art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.
Fondamento procedurale addotto dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme (motivo di cassazione). La Corte non si è pronunciata sul merito di tale motivo a causa dell'estinzione per rinuncia.
art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ.
Richiamato in subordine dalla ricorrente incidentale per omesso esame di eccezioni; non esaminato per estinzione del giudizio.
Fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte ha applicato questo articolo per chiudere il processo senza decidere sul merito.
art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002
La Corte ha ritenuto la norma non applicabile in caso di estinzione del giudizio (diversa dalla pronuncia di rigetto, inammissibilità o improponibilità), richiamando precedenti di legittimità.
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (art. 3 c. 6) e successive modifiche (d.lgs. 30/12/1993 n. 517)
Norme richiamate dal ricorrente in tema di determinazione e disciplina dei compensi per incarichi dirigenziali nella sanità; la Corte non ha valutato la fondatezza dell'interpretazione normativa per effetto dell'estinzione.
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (art. 1 c.5 e art. 2 c.5, art. 1 c.7 citati)
Richiamati come atti di regolamentazione dei criteri retributivi; la Corte non ha pronunciato interpretazioni definitive sul loro contenuto per effetto della estinzione.
d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (art. 3 bis)
Norma connessa alle modifiche dei DPCM sui compensi; citata dal ricorrente ma non decisa dalla Corte.
D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319
Ulteriore atto regolamentare menzionato dal ricorrente nella materia dei compensi dirigenziali; non oggetto di valutazione della Corte per estinzione.
Norma sul contratto d'opera richiamata dalla resistente/ricorrente incidentale per sostenere che il compenso fosse stabilito in contratto fisso; non è stata esaminata nel merito.
Norma sul contratto d'opera a prezzo determinato: richiamata per argomentare l'impossibilità di adeguamento del compenso fissato contrattualmente; non valutata dalla Corte per estinzione.
Richiamata come alternativa (probabilmente si intendeva art. 1333 o altra norma) in ordine a questioni contrattuali; in ogni caso la Corte non si è pronunciata sul punto.
Massime di principio
- La rinuncia al gravame da parte del ricorrente, se accettata dalle controparti ove prevista, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito della controversia.
- L'estinzione per rinuncia comporta normalmente l'assenza di decisione sulle spese e può escludere l'applicazione di specifiche disposizioni sanzionatorie o agevolative (es. art.13 DPR n.115/2002) che si riferiscono a rigetto o inammissibilità.
- Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di principio su questioni normative (es. diritto alla integrazione del compenso basata su d.lgs. o DPCM), il ritiro del ricorso priva la Corte della possibilità di fornire chiarimenti giurisprudenziali: valutare alternative (mediazione, transazione, rinuncia condizionata) prima della rinuncia definitiva.
- Nel contenzioso su compensi derivanti da incarichi (pubblici o privati) è utile documentare chiaramente la natura giuridica del rapporto (contratto d'opera, incarico dirigenziale) e notificare eccezioni processuali tempestive, poiché queste possono incidere sulla possibilità di chiedere adeguamenti o integrazioni.
- Le parti che intendono estinguere un giudizio mediante rinuncia dovrebbero formalizzare chiaramente la rinuncia e l'accettazione mediante atti notificati, per evitare incertezze procedurali: la Corte dichiara l'estinzione solo se le condizioni formali sono rispettate.
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