Cassazione Civile, Sentenza n. 6722/2021 del 10/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che l'INPS provvedesse alla regolarizzazione della sua posizione contributiva relativa al periodo intercorso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione, in virtù di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il datore di lavoro al versamento dei contributi. Sosteneva inoltre che, avendo comunicato la sentenza all'INPS prima della prescrizione e trovandosi le società obbligate cancellate dal registro delle imprese, i rimedi ordinari contro il datore di lavoro erano inattuabili e che pertanto l'INPS avrebbe dovuto intervenire per l'accredito dei contributi (richiamando Cass. n. 7459/2002).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il lavoratore non ha azione diretta per obbligare l'INPS a regolarizzare la posizione contributiva in luogo del datore di lavoro: l'obbligo contributivo deriva dalla persistenza o dalla ricostituzione del rapporto di lavoro e la regolarizzazione spetta all'ente previdenziale nei modi e nei termini previsti dalla legge. I rimedi lasciati al lavoratore sono l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e la richiesta di costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 I. n. 1338/1962; inoltre l'estinzione formale delle società non elimina le obbligazioni contributive che possono trasferirsi ai soci. La Corte ha inoltre richiamato le regole sulla prescrizione: il passaggio in giudicato estende il termine prescrizionale (conversione in termine decennale). Spese compensate; disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 St. lav.
La condanna datoriale al versamento dei contributi a seguito di reintegra è una fattispecie di condanna a favore del terzo; non impone la partecipazione dell'INPS al processo e non legittima il lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere direttamente la regolarizzazione
artt. 2114 e 2116 c.c.
Art. 2116 c.c. fornisce il rimedio risarcitorio per il lavoratore in caso di omissione contributiva del datore di lavoro; non configura un'azione volta a caricare l'ente previdenziale dell'obbligo contributivo
art. 13, I. n. 1338/1962
Consente al lavoratore, in alternativa al risarcimento, di domandare la costituzione della rendita vitalizia da parte dell'INPS; è uno dei rimedi previsti dall'ordinamento in caso di omissione contributiva
r.d.l. n. 636/1939
Normativa richiamata nel quadro della disciplina previdenziale storica; utilizzata nella comparazione normativa ma senza modificare la soluzione di diritto indicata
d.lgs. n. 23/2015
artt. 2, comma 2; 3, comma 2
Richiama la disciplina secondo cui la condanna alla reintegrazione comporta anche l'obbligo datoriale dei contributi per il periodo di omissione; conferma la natura della condanna a favore del terzo
art. 2953 c.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza estende il termine prescrizionale (conversione in termine decennale) anche nei confronti di terzi estranei al processo, salvo diritti non oggetto di decisione
Cass. n. 7459/2002
Decisione richiamata dal ricorrente che, in diversa fattispecie, aveva ritenuto l'obbligo dell'ente previdenziale a provvedere se tempestivamente informato e se il lavoratore non poteva utilizzare i rimedi ordinari; la Corte di cassazione qui ritiene che il principio non si applichi alla fattispecie in esame
Cass. n. 6569/2010
Giurisprudenza che conferma l'impossibilità per il lavoratore di ottenere dall'INPS la regolarizzazione contributiva in luogo del datore di lavoro, salva l'azione risarcitoria o la rendita ex art. 13
Cass. S.U. n. 19665/2014
n. 19665/2014 (Sezioni Unite)
Chiarisce che il termine prescrizionale per i contributi dovuti tra licenziamento e reintegra decorre solo dopo l'ordine di reintegrazione e che la prescrizione segue regole specifiche anche in caso di nullità o illegittimità del recesso
Cass. S.U. n. 6070/2013
n. 6070/2013 (Sezioni Unite)
Stabilisce che la cancellazione dal registro delle imprese può comportare un effetto successorio: le obbligazioni sociali possono trasferirsi ai soci, che rimangono responsabili nei limiti previsti
Cass. n. 10477/2019
Citata dall'INPS su questioni di interesse processuale: la Corte osserva che il principio enunciato in quella sentenza non si applica al caso concreto poiché qui era intervenuto un diniego formale dell'INPS e non le condizioni fattuali descritte in quella decisione
Massime di principio
- Il lavoratore non può normalmente ottenere da un giudice la condanna dell'INPS ad 'accreditare' contributi dovuti dal datore di lavoro; i rimedi previsti sono l'azione risarcitoria contro il datore (art. 2116 c.c.) o la richiesta di rendita ex art. 13 I. n. 1338/1962
- Una sentenza di reintegra che condanni il datore di lavoro al versamento dei contributi costituisce una condanna a favore del terzo (INPS) e non autorizza automaticamente il lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale
- Il passaggio in giudicato della sentenza amplia il termine prescrizionale (convertendolo in decennale) anche nei confronti di terzi estranei al processo, salvo che il diritto non sia stato oggetto di decisione
- La cancellazione della società obbligata dal registro delle imprese non elimina l'obbligo contributivo: può verificarsi una responsabilità successoria e azioni risarcitorie possono essere esperite nei confronti dei soci o dei successori
- Per tutelarsi in situazioni analoghe conviene: 1) comunicare tempestivamente all'INPS la sentenza e l'omissione contributiva; 2) ottenere un diniego formale dall'INPS (che legittima l'azione giudiziaria), 3) valutare immediatamente l'esperibilità di azioni risarcitorie contro il datore o i soci, e 4) monitorare i termini di prescrizione e, se del caso, invocare l'estensione prescrizionale in seguito al passaggio in giudicato
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