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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23702/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione pluriaggravato. Il primo motivo censura l'eccessività della pena, sostenendo in sostanza che la quantificazione sanzionatoria sarebbe sproporzionata. Il secondo motivo è formulato in termini generici e non specifica con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sarebbero stati trascurati o svalutati dalla sentenza impugnata, nonostante la motivazione di appello fosse ritenuta logicamente corretta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il primo motivo manifestamente infondato perché la determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, quando la pena si colloca non lontano dai minimi edittali, è sufficiente una motivazione sintetica purché dia conto degli elementi ritenuti rilevanti. Il secondo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza, in quanto non indica in modo specifico quali elementi favorevoli all'imputato siano stati omessi o sminuiti. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare entro i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La pena deve essere determinata tenendo conto dei criteri indicati dalla norma, quali gravità del fatto e personalità del reo.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione sulla pena è sufficiente anche in forma sintetica, soprattutto se la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, purché consenta di comprendere l'iter decisorio.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e non generici; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e l'entità degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e ancorata ai criteri legali.
  • Quando la pena irrogata si mantiene prossima ai minimi edittali, il giudice assolve l'obbligo motivazionale anche con formule sintetiche, purché richiami elementi significativi della gravità del fatto o della personalità dell'imputato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera contestazione apodittica della motivazione o l'affermazione generica di elementi favorevoli non valutati non consente il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
  • L'indeterminatezza del motivo di impugnazione non può essere colmata dal giudice di legittimità mediante integrazione d'ufficio delle censure, essendo necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della decisione contestati.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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