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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41320/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso contestava, in punto di an della responsabilità, la sussistenza del dolo del reato, sostenendo in sostanza l'assenza dell'elemento soggettivo. La Corte rileva però che tali doglianze riproducevano motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza un confronto critico con la motivazione d'appello; in particolare, la sentenza impugnata aveva evidenziato l'assenza di certificazione medica idonea a dimostrare patologie o disturbi incidenti sulla capacità di intendere e volere e aveva spiegato perché la condotta minacciosa fosse riconducibile a una scelta volontaria e consapevole dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, nei fatti, la condanna per resistenza a pubblico ufficiale pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude la condanna alle spese quando il ricorso sia stato proposto senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La decisione presuppone la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto, ma solo la tenuta della motivazione sull'elemento soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di una situazione di non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito.
  • La doglianza sull'assenza del dolo non è ammissibile se non si misura con le specifiche argomentazioni con cui i giudici di merito hanno escluso l'assenza di capacità di intendere e volere o hanno valorizzato la volontarietà e consapevolezza della condotta.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando il giudice di appello abbia reso una motivazione congrua e logicamente coerente sull'elemento soggettivo del reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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