Cassazione Penale, Ordinanza n. 25610/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, in relazione al reato previsto dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401/1989. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il preteso travisamento della prova e, quindi, una diversa lettura delle risultanze acquisite in ordine alla sussistenza del fatto contestato; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato sia sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria sia sull'esclusione della particolare tenuità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure non denunciavano un vizio di motivazione nei limiti deducibili in cassazione, ma miravano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e delle attendibilità dichiarative. È stata inoltre ritenuta congrua la motivazione della Corte di appello sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando non solo la modesta entità della singola scommessa accertata, ma soprattutto elementi logici e dichiarativi indicativi di una pregressa organizzazione per la raccolta di scommesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989
Norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa alla raccolta/scommesse illegali; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma conferma la sua applicazione al fatto accertato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché, pur a fronte della modesta entità della singola scommessa, risultavano elementi complessivi incompatibili con la tenuità, tra cui l'organizzazione del circolo per consentire la raccolta di scommesse.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che non sono deducibili in cassazione censure sulla mera persuasività o sull'adeguatezza della motivazione, ma solo i vizi radicali della motivazione nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio o a contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione, quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo coerente e non manifestamente illogico i punti decisivi.
- Il travisamento della prova non può essere invocato per sollecitare una nuova valutazione del merito; è necessario che la doglianza individui un effettivo vizio rilevante nei limiti del sindacato di legittimità, non una semplice divergenza di apprezzamento.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche quando l'episodio singolo appaia di modesta offensività, se il quadro complessivo delle emergenze probatorie evidenzia una condotta organizzata o una maggiore capacità offensiva incompatibile con la non punibilità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudizio di tenuità deve considerare l'intero contesto della condotta e non soltanto il dato quantitativo immediatamente osservabile del singolo episodio.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, completa e fondata su elementi probatori congruamente valorizzati, anche se la difesa propone una lettura alternativa degli stessi dati.
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