Cassazione Penale, Sentenza n. 12906/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra condanne per reati in materia di stupefacenti: sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta dell'11/10/2018 per reati commessi fra febbraio e luglio 2012 (cessione di cocaina) e sentenza del Tribunale di Enna del 22/09/2016 per reato commesso l'8/6/2013 (cessione di marijuana). Il difensore deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione per inadeguata valutazione degli indici che dovrebbero provare un medesimo "disegno criminoso".
La decisione
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8/4/2021, aveva rigettato l'istanza; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la correttezza della motivazione del giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice aveva adeguatamente applicato i criteri probatori per la continuità (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e che, nel caso concreto, la distanza temporale tra i fatti (2012 vs 2013) e la diversa tipologia della sostanza (cocaina vs marijuana) escludono la configurabilità di un unico disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: permette di unificare più condanne quando i reati sono riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La continuazione richiede elementi specifici che facciano emergere un vincolo unitario tra le condotte.
Principio del disegno criminoso come presupposto della continuazione: il "medesimo disegno" deve essere distinto dal generico "programma di vita delinquenziale" e richiede una rappresentazione e deliberazione unitaria almeno nelle linee essenziali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Citerate come norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali).
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i presupposti di specificità o quando il gravame è manifestamente infondato; invocata per dichiarare il ricorso inammissibile.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di proposizione di impugnazione con colpa.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Principio secondo cui non è esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; richiamata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" e non si identifica con il generico programma di vita delinquenziale: serve una rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte, almeno nelle linee essenziali.
- I principali indicatori per valutare la continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziale e temporale, analogia delle modalità operative, cause comuni, sistematicità o abitudini programmate di vita.
- Distanze temporali significative e differenze sostanziali nella tipologia di condotta (es. diverse sostanze stupefacenti) possono essere ostative alla riconduzione alla stessa continuità.
- L'onere di provare la continuazione incombe su chi la invoca; il giudice dell'esecuzione deve motivare con riferimento agli indicatori sopra indicati.
- La Corte di Cassazione sindaca la decisione del giudice dell'esecuzione nei limiti del rispetto della logica e della legge: se la motivazione è congrua e non illogica, la rivalutazione piena dei fatti non spetta alla Cassazione.
- Ricorsi generici o privi di specificità possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) per proposizione colposa dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12883/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →