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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12906/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra condanne per reati in materia di stupefacenti: sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta dell'11/10/2018 per reati commessi fra febbraio e luglio 2012 (cessione di cocaina) e sentenza del Tribunale di Enna del 22/09/2016 per reato commesso l'8/6/2013 (cessione di marijuana). Il difensore deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione per inadeguata valutazione degli indici che dovrebbero provare un medesimo "disegno criminoso".

La decisione

Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8/4/2021, aveva rigettato l'istanza; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la correttezza della motivazione del giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice aveva adeguatamente applicato i criteri probatori per la continuità (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e che, nel caso concreto, la distanza temporale tra i fatti (2012 vs 2013) e la diversa tipologia della sostanza (cocaina vs marijuana) escludono la configurabilità di un unico disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione: permette di unificare più condanne quando i reati sono riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La continuazione richiede elementi specifici che facciano emergere un vincolo unitario tra le condotte.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del disegno criminoso come presupposto della continuazione: il "medesimo disegno" deve essere distinto dal generico "programma di vita delinquenziale" e richiede una rappresentazione e deliberazione unitaria almeno nelle linee essenziali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Citerate come norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali).

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i presupposti di specificità o quando il gravame è manifestamente infondato; invocata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di proposizione di impugnazione con colpa.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Principio secondo cui non è esclusa la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; richiamata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" e non si identifica con il generico programma di vita delinquenziale: serve una rappresentazione e deliberazione unitaria delle condotte, almeno nelle linee essenziali.
  • I principali indicatori per valutare la continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziale e temporale, analogia delle modalità operative, cause comuni, sistematicità o abitudini programmate di vita.
  • Distanze temporali significative e differenze sostanziali nella tipologia di condotta (es. diverse sostanze stupefacenti) possono essere ostative alla riconduzione alla stessa continuità.
  • L'onere di provare la continuazione incombe su chi la invoca; il giudice dell'esecuzione deve motivare con riferimento agli indicatori sopra indicati.
  • La Corte di Cassazione sindaca la decisione del giudice dell'esecuzione nei limiti del rispetto della logica e della legge: se la motivazione è congrua e non illogica, la rivalutazione piena dei fatti non spetta alla Cassazione.
  • Ricorsi generici o privi di specificità possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) per proposizione colposa dell'impugnazione.

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