Cassazione Civile, Ordinanza n. 03795/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per l'indennizzo da equa riparazione ex legge Pinto, lamentando la durata non ragionevole di una procedura fallimentare dinanzi al Tribunale di Pescara. In quella procedura, dopo la dichiarazione di fallimento, essa si era insinuata al passivo per un credito di modesto importo, ammesso in via chirografaria. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione proposta contro il decreto di diniego dell'indennizzo, ritenendo che, già dal deposito della relazione del curatore fallimentare, la creditrice fosse consapevole dell'impossibilità di soddisfacimento del credito, con conseguente esclusione del diritto all'equa riparazione. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, richiamando precedenti di legittimità e di merito, sostanzialmente sostenendo che l'ammissione al passivo fallimentare esclude la configurabilità della consapevole infondatezza della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di L'Aquila e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di equa riparazione, uniformandosi al principio secondo cui l'ammissione del creditore al passivo fallimentare, di regola, consente di ritenere sussistente il danno non patrimoniale salvo circostanze particolari che lo escludano. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
norma richiamata con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001
"[n]on è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile"
la Corte afferma che questa disposizione non si applica automaticamente al creditore ammesso al passivo fallimentare e poi rimasto insoddisfatto per incapienza dell'attivo, perché tale posizione non è assimilabile a quella della parte che abbia proposto pretese originariamente o sopravvenutamente infondate
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, l'ammissione del creditore al passivo costituisce un indice positivo della fondatezza della pretesa e, in linea generale, consente di ritenere sussistente il danno non patrimoniale da ritardo, salvo che emergano circostanze concrete idonee a escluderlo.
- Il diniego dell'indennizzo non può essere fondato in modo automatico sulla sola incapienza dell'attivo o sul mancato soddisfacimento del credito: occorre verificare se il ricorrente fosse realmente consapevole dell'infondatezza della propria domanda, condizione che non coincide con la mera probabilità di incapienza della procedura.
- La previsione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001, relativa alla consapevole infondatezza delle domande o difese, non si estende di regola alla posizione del creditore insinuato al passivo e non soddisfatto per ragioni di incapienza della procedura concorsuale.
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