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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02043/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità nelle censure proposte. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore avv. Andrea Freni, ha impugnato la sentenza di condanna ritenendo sussistere violazione di legge e carenza logica della motivazione con specifico riferimento all'art. 129 c.p.; in particolare ha censurato la Corte d'Appello di Messina per aver omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza della fattispecie di reato ascritta e per non aver verificato la congruità della pena.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di merito per individuare il reato contestato all'imputato (nel testo la condanna si fonda sul fatto che l'imputato avrebbe appiccato il fuoco a un'autovettura causando incendio).

  • art. 129 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione; dal contesto emerge che la doglianza riguarda l'assenza o la genericità della motivazione della Corte d'Appello in relazione alla sussistenza della fattispecie e alla congruità della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; dalla sentenza emerge l'applicazione di tale disposizione per l'onere delle spese.

  • C. cost. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza costituzionale citata per giustificare l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di impugnazione irrituale o priva di concretezza; utilizzata come riferimento per irrogare la somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare censure specifiche e circostanziate: doglianze vaghe o generiche rischiano l'inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non entra nel merito quando il ricorso non espone in modo chiaro e determinato i vizi di motivazione o di diritto; l'assenza di specificità è sufficiente per l'inammissibilità.
  • Se la decisione di merito è basata su dichiarazioni della persona offesa e su riscontri probatori, il ricorrente deve contestare con precisione la valutazione probatoria per sperare in un esame di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, soprattutto in presenza di impugnazioni ritenute irrituali o manifestamente infondate.
  • Nelle impugnazioni è importante contestare sia la legalità che la logica della motivazione indicando esattamente in quale punto la decisione sarebbe carente o contraddittoria, e quale norma si ritiene violata.

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