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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15060/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando un precedente conforme.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’IVA ritenuta dovuta su una fattura emessa in favore di una società e l’IVA ritenuta indebitamente detratta su una fattura ricevuta da un’altra società, irrogando anche sanzioni. L’Ufficio sosteneva che l’operazione sottostante, qualificata come sale and lease back avente ad oggetto un impianto irriguo meccanizzato, fosse in realtà meramente cartolare, con inesistenza oggettiva e soggettiva e finalità elusiva/detentiva di un indebito vantaggio IVA, valorizzando il transito del bene a pari prezzo e la presunta assenza di reale struttura operativa della prima cessionaria. Dopo l’accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio in CTR, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nella fase di legittimità, il contribuente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e di avere perfezionato la procedura con il versamento dovuto; la domanda risultava poi validata come regolare nei sistemi informativi dell’Agenzia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta perfezionata una definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina normativa applicabile.
  • Il meccanismo sanzionatorio previsto per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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