Cassazione Penale, Sentenza n. 42512/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 110 e 294 cod. pen. per avere, durante una iniziativa di raccolta firme per un referendum promossa da attivisti della Lega Nord, insultato i militanti, strappato bandiere e fatto cadere il gazebo. Dedussero che la condotta fu di breve durata (poche decine di secondi), senza cittadini nei paraggi, pertanto non idonea a impedire l'esercizio del diritto politico o a incidere sulla successiva partecipazione al voto; inoltre contestarono che la condotta fosse diretta solo a contrapporsi politicamente alla Lega Nord e non all'attività di raccolta firme, quindi mancava l'elemento soggettivo dell'impedimento del diritto politico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifiche rispetto alla motivazione impugnata, osservando che l'azione violenta, comunque, ha inciso sul regolare svolgimento dell'iniziativa e che la sentenza di merito aveva riportato circostanza che alcuni potenziali sottoscrittori si erano astenuti per paura. Il secondo motivo (sull'elemento soggettivo) è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la censura indicava in modo indifferenziato i vizi di motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., senza specificare in quali parti la motivazione mancasse, fosse contraddittoria o manifestamente illogica, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma punisce l'attentato contro i diritti politici del cittadino quando una condotta caratterizzata da violenza, minaccia o inganno determina l'impedimento dell'esercizio dei diritti politici in senso stretto (elettorato attivo/passivo, partecipazione a partiti, petizioni, iniziativa legislativa, referendum). Anche l'impedimento della sottoscrizione per proporre un referendum rientra nella tutela dell'art. 294.
Regola la concorso di persone nel reato: i comportamenti posti in essere congiuntamente da più soggetti vengono valutati come concorso nel reato previsto dall'art. 294.
Richiamata in contrapposizione come fattispecie generica (violenza privata) per evidenziare che l'impedimento di manifestazioni non riconducibili ai diritti politici in senso stretto potrebbe configurare reato diverso e sussidiario rispetto all'art. 294.
art. 51 Cost.
Citato come esempio di diritto politico (elettorato passivo) rientrante nella nozione di diritti politici tutelati dall'art. 294.
art. 49 Cost.
Indica il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale, rientrando nella sfera dei diritti politici tutelati.
art. 50 Cost.
Il diritto di petizione è qualificato come diritto politico rilevante ai fini dell'art. 294.
art. 71 Cost. (secondo comma)
Rilevante come diritto politico di iniziativa legislativa, parte della nozione di diritti politici in senso stretto.
artt. 75, 123, 132, 138 Cost.
Richiamati per confermare che il diritto di referendum e le relative garanzie costituiscono diritti politici tutelati dall'art. 294, quindi anche l'impedimento della raccolta firme per un referendum può rientrare nella fattispecie.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Stabilisce i vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità; la Corte ha richiamato l'obbligo del ricorrente di specificare quale tipo di vizio (omissione, contraddittorietà, illogicità) si denuncia, pena l'inammissibilità per aspecificità.
Massime di principio
- L'art. 294 cod. pen. tutela i diritti politici in senso stretto (elettorato, partecipazione ai partiti, petizioni, iniziativa legislativa, referendum): l'impedimento della raccolta firme per un referendum può integrare la fattispecie se la condotta con violenza/minaccia/inganno incide realmente sullo svolgimento dell'iniziativa.
- La brevità temporale della condotta non esclude automaticamente la sussistenza del reato: rileva l'effetto concreto sull'esercizio del diritto politico (es. deterrenza di potenziali firmatari).
- Se si contesta la motivazione della sentenza per violazioni dell'art. 606 c.p.p., il ricorrente deve indicare con precisione se la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica e in quali punti; critiche generiche o indeterminate sono inammissibili.
- Se la condotta non mira in concreto a impedire un diritto politico rilevante ma soltanto a contrapporsi politicamente, può configurarsi altro reato (es. violenza privata) e non l'attentato ai diritti politici; la distinzione dipende dall'oggetto e dall'effetto della condotta.
- La documentazione probatoria che dimostri l'effetto deterrente (testimonianze, video, dichiarazioni dei presenti) è determinante per qualificare una condotta come attentato ai diritti politici; l'assenza di contestazione specifica di elementi probatori a carico della sentenza indebolisce il ricorso.
- Gli atti di impugnazione davanti alla Cassazione devono essere tecnicamente precisi: cumulare in modo indifferenziato plurime censure sulla motivazione comporta spesso l'inammissibilità del gravame.
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