Cassazione Penale, Sentenza n. 27752/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e erronea applicazione di norme penali e per contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione. Si censura in particolare: 1) l'errato richiamo e applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. (si sostiene che il divieto previsto dall'art. 164, comma 2, n.1 non rientri tra le cause di revoca "di diritto" ricomprese dall'art. 168, comma 3, che richiama l'art. 164, comma 4); 2) l'erronea ricostruzione cronologica delle pronunce rilevanti: la revoca del beneficio sarebbe stata disposta l'11/01/2022, cioè anteriore alla sentenza del 12/07/2022 che aveva nuovamente concesso il beneficio, per cui non poteva essere considerata causa "sconosciuta" al giudice della cognizione; 3) la pena risultante dal cumulo (10 mesi e 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa) non supererebbe il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p., dunque non sussisterebbe la causa ostativa indicata dal giudice dell'esecuzione; 4) rilievo che la decisione del giudice dell'esecuzione sarebbe inammissibile se fondata su una causa ostativa nota al giudice della cognizione, salvo che detta causa non fosse documentalmente inosservata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione (sentenza Sez. U. n. 37345/2015). Ha constatato un travisamento delle date e la mancata ricostruzione chiara della successione delle sentenze e dei dati del casellario da parte del giudice dell'esecuzione: il provvedimento impugnato assumeva che la revoca ostativa fosse successiva e ignota al giudice che aveva concesso la sospensione, mentre in realtà la revoca era del 11/01/2022 e la sentenza impugnata è del 12/07/2022. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio, che dovrà tener conto dei principi di diritto richiamati e verificare documentalmente la conoscibilità della causa ostativa.
Norme richiamate
Disciplina i limiti e le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; il giudice dell'esecuzione può intervenire se la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione (interpretazione giurisprudenziale richiamata).
Regola la revoca della sospensione condizionale; il comma 3 rinvia ad alcune ipotesi previste dall'art. 164, comma 4, e delimita i casi di revoca di diritto richiamati dalla Corte.
Norma processuale invocata dal giudice dell'esecuzione per motivare l'adozione del provvedimento: la Corte però ha rilevato che l'uso di tale norma non è sufficiente se manca una corretta ricostruzione documentale e cronologica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sul motivo di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (inosservanza e errata applicazione di norme di diritto; motivazione contraddittoria o illogica).
Sentenza Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio di diritto consolidato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; in tale verifica il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale solo quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice che originariamente ha concesso il beneficio; in caso contrario la revoca non è legittima.
- È obbligo del giudice dell'esecuzione acquisire e ricostruire il fascicolo del giudizio e la documentazione del casellario per verificare la conoscibilità delle cause ostative e la corretta successione temporale delle pronunce.
- Errori nella ricostruzione cronologica delle sentenze (date diverse da quelle reali) costituiscono vizio di motivazione idoneo all'annullamento del provvedimento di revoca.
- Prima di disporre la revoca, il giudice deve accertare anche il quantum risultante dal cumulo delle pene rispetto ai limiti previsti dall'art. 164 (ultimo comma); se il limite non è superato, non sussiste la causa ostativa richiamata.
- In situazioni analoghe, se emergono dubbi sulla conoscibilità di una causa ostativa, il giudice dell'esecuzione deve rinviare o acquisire gli atti e motivare puntualmente la valutazione della conoscibilità documentale.
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