Cassazione Civile, Ordinanza n. 19339/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta e del suo rappresentante legale dell'epoca, in relazione a irregolarità nella fatturazione di prestazioni pubblicitarie per l'anno d'imposta 2007 e ad altre violazioni fiscali. L'associazione presentò adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5 bis d.lgs. 218/1997 e chiese la rateizzazione; dopo il pagamento della prima rata, non furono versate le successive. L'Ufficio iscrisse allora a ruolo l'intero importo anche nei confronti del rappresentante legale, notificandogli la cartella di pagamento. Il contribuente impugnò la cartella e i giudici di merito gli diedero ragione, ritenendo che, a seguito dell'adesione dell'associazione, solo quest'ultima fosse tenuta al pagamento e che comunque non fosse stata provata una sua responsabilità ex art. 38 c.c. L'Agenzia delle entrate ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis d.lgs. 218/1997, degli artt. 38 e 2697 c.c. e sostenendo che l'adesione al PVC non escludeva la responsabilità solidale del rappresentante, che aveva partecipato alla verifica e che gli atti prodromici erano stati regolarmente consegnati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, l'assoluta estraneità del contribuente agli effetti dell'adesione e l'illegittimità della cartella emessa solo contro di lui; dall'altro, l'assenza di prova della sua responsabilità ex art. 38 c.c. e la necessità di un avviso di accertamento o di un titolo equivalente formato nei suoi confronti. L'Agenzia ha censurato solo la prima ratio, lasciando intatta la seconda, il che rendeva il ricorso inammissibile. La Corte ha comunque ribadito che la responsabilità solidale del coobbligato non viene meno per effetto dell'adesione di altro soggetto, ma non può essere fatta valere senza la formazione di un titolo nei confronti del coobbligato, mediante avviso di accertamento o decisione passata in giudicato. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.
Norme richiamate
art. 5 bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
"definizione con adesione" del processo verbale di constatazione
La procedura di adesione ha natura volontaria e può vincolare solo il soggetto che vi aderisce; non elimina automaticamente la responsabilità solidale di altri coobbligati.
"associazioni non riconosciute — responsabilità del socio"
La responsabilità solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta richiede comunque la prova dei presupposti di imputazione e la formazione di un titolo nei confronti del soggetto chiamato a rispondere.
L'Amministrazione deve provare i presupposti della responsabilità del coobbligato e della debenza del credito nei suoi confronti.
Richiamato dalla Corte come parte dei presupposti dell'obbligazione solidale; il riferimento è usato nel ragionamento complessivo sulla necessità di un valido fondamento dell'obbligazione.
Richiamato dalla Corte nel medesimo contesto, a sostegno dell'idea che la responsabilità non può essere affermata senza i presupposti della pretesa e senza un titolo nei confronti del coobbligato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata dall'Ufficio nel ricorso.
Massime di principio
- L'adesione al processo verbale di constatazione, per la sua natura concordata e volontaria, produce effetti solo nei confronti del soggetto aderente e non può automaticamente estendersi ad altri coobbligati.
- La responsabilità solidale del coobbligato non viene meno per il fatto che uno dei debitori abbia definito la pretesa con adesione, ma per farla valere nei confronti del coobbligato occorre comunque un titolo formato nei suoi confronti, mediante avviso di accertamento o decisione giudiziale definitiva.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una ratio rende inammissibile il ricorso per sopravvivenza autonoma della decisione.
- La cartella di pagamento non può sostituire l'avviso di accertamento quando occorra contestare in via originaria la responsabilità del coobbligato, specie se il destinatario non sia stato messo in condizione di difendersi compiutamente sulla pretesa tributaria.
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