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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30659/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro di un dipendente comunale licenziato per giusta causa nell'aprile 2000. Dopo l'impugnazione del recesso, la corte d'appello, nel 2002, aveva reintegrato il lavoratore con ricostituzione anche della posizione contributiva; il comune aveva quindi versato retribuzioni e contributi per il periodo intercorrente tra il recesso e la scelta del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra, cioè tra il 2002 e il 2003. In seguito, la sentenza di reintegra era stata cassata nel 2004 dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato la necessità di attendere l'esito di un giudizio amministrativo pregiudiziale relativo a una precedente sanzione disciplinare. Il Consiglio di Stato, nel 2014, aveva poi dichiarato legittima la sanzione disciplinare; il giudizio di rinvio non era stato riassunto. Nel 2017 il comune aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dei contributi versati all'INPS. L'INPS aveva proposto opposizione eccependo la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, ma i giudici di merito avevano ritenuto che il diritto alla restituzione fosse sorto solo nel 2014, quando il licenziamento era "tornato efficace". Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2033 c.c., sostenendo che il dies a quo del termine decennale di prescrizione doveva essere individuato non nel 2014, ma nel 2004, data della pubblicazione della sentenza di cassazione che aveva annullato la decisione di reintegra, poiché da quel momento era già venuto meno l'ostacolo giuridico all'esercizio dell'azione di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS, ha respinto l'eccezione di inammissibilità proposta dal comune e ha affermato che, dopo la cassazione della sentenza che aveva disposto la reintegra, il licenziamento non poteva più considerarsi illegittimo ai fini delle posizioni derivate e il comune poteva immediatamente agire per la restituzione dei contributi versati in esecuzione dell'ordine giudiziale poi venuto meno. Né la pendenza del giudizio amministrativo né il successivo giudizio di rinvio costituivano impedimenti giuridici idonei, ai sensi dell'art. 2935 c.c., a rinviare la decorrenza della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al dies a quo della prescrizione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la pendenza di altri giudizi non integra, di per sé, un impedimento giuridico alla sua esercitabilità.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito è esercitabile dal momento in cui viene meno il titolo giustificativo del pagamento.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione dell'indebito, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il creditore può effettivamente esercitare il diritto, cioè quando viene meno il titolo che giustificava il pagamento, non da un momento successivo legato all'esito di altri procedimenti se questi non costituiscono un ostacolo giuridico assoluto.
  • La pendenza di un giudizio pregiudiziale o di un giudizio di rinvio non sospende automaticamente il decorso della prescrizione, se il diritto alla restituzione è già astrattamente e concretamente esercitabile.
  • Quando una sentenza che aveva imposto una determinata prestazione viene cassata, viene meno il vincolo giuridico che sorreggeva il pagamento eseguito in sua esecuzione; da tale momento può iniziare a decorrere la prescrizione dell'azione restitutoria.
  • Nel valutare l'eccezione di prescrizione, il giudice deve distinguere tra insorgenza del diritto alla restituzione e mera opportunità processuale di attendere l'esito di altra controversia.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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