Cassazione Penale, Ordinanza n. 38074/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un episodio di tentato furto aggravato commesso in Torino il 29 febbraio 2024. Il Tribunale aveva dichiarato gli imputati colpevoli; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha riconosciuto a entrambi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. in equivalenza alle aggravanti, rideterminando la pena. Con un ricorso unitario per cassazione gli imputati hanno censurato esclusivamente il trattamento sanzionatorio: per uno di essi si è contestata la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, oltre a un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; per l'altra si è lamentata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La doglianza sostanziale era quindi indirizzata a ottenere una ulteriore riduzione della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al concreto disvalore del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato entrambi i ricorsi come manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla recidiva, valorizzando i precedenti specifici per furto, la reiterazione di condotte contro il patrimonio, la ravvicinata successione temporale dei fatti e l'inefficacia di precedenti benefici risocializzanti. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, ha ribadito che si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica; analogamente, per l'altra imputata, ha ritenuto giustificato non attestare la pena sul minimo assoluto in presenza di numerosi precedenti penali specifici. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in appello e posta in equivalenza con le aggravanti, incidendo sulla sola rideterminazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ma non consente di rimettere in discussione valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non illogica.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva può essere legittimamente confermata quando la motivazione dia conto di precedenti specifici, reiterazione del reato, ravvicinata successione delle condotte e persistente indifferenza dell'imputato verso il precetto penale.
- La valutazione sulla prevalenza, equivalenza o subvalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito e in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche può essere sorretto dalla valorizzazione dei precedenti penali e della spiccata propensione a delinquere, senza che il giudice debba necessariamente accordare la massima estensione delle attenuanti.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio senza evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dal codice di procedura penale, inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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