Cassazione Penale, Sentenza n. 27153/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 04/12/2024 della Corte di Appello di Torino che confermava le condanne di primo grado (sentenza 25/03/2024). Burov è stato condannato per rapina, lesioni, furto e resistenza a P.U.; ha dedotto: illegittima qualificazione del furto (afferma impossibilità di configurare il furto per usare temporaneamente bicicletta abbandonata), mancanza del dolo predatorio e di accordo per la rapina, richiesta del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità per la rapina, assenza dell'elemento soggettivo per la resistenza a pubblico ufficiale (atteggiamento dovuto a ubriachezza e fraintendimento), illegittima contestazione dell'aggravante (art. 61 n.2) e ricompresione delle lesioni nella resistenza, errore nella determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche. Eyoma ha impugnato la responsabilità concorrente nel furto (sostiene che il suo comportamento fu post factum e non causalmente rilevante), la configurazione della rapina (mancanza di intento predatorio e principio di offensività per il modesto valore del bene sottratto), e la responsabilità per le lesioni (contestazione dell'oggetto usato e del contributo causale). Sclafani ha chiesto il riconoscimento della lieve entità per la rapina alla luce di elementi quali estemporaneità, ubriachezza, scarsa gravità delle lesioni e minimo valore del bene sottratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello) sono conformi e adottano criteri logici coerenti; molte censure sono aspecifiche o consistono in una rivalutazione di merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Sulla sussistenza del furto e del concorso la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle prove (dichiarazioni della persona offesa, valutazione del contributo causale dell'Eyoma), richiamando principi consolidati sul concorso di persone nel reato (presenza/id quod plerumque accidit, contributo esteriore). Sul rapina la Corte ha affermato che il dolo può nascere nel corso dell'azione violenta e ha respinto la doglianza sul principio di offensività (anche un pacchetto di sigarette può integrare rapina per la natura plurioffensiva del reato). Ha poi precisato che la sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2024) introduce l'attenuante per la lieve entità ma richiede valutazione complessiva del fatto e non si applica quando la gravità oggettiva del comportamento smentisce la lieve entità. Le doglianze su resistenza e lesioni sono state ritenute infondate: la violenza eccedente la mera resistenza integra lesioni e lo stato di ubriachezza non esclude il dolo quando la condotta dimostra intenzionalità. Contestazioni sulla determinazione della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche sono rimaste nel merito discrezionale dei giudici e quindi non sindacabili in Cassazione. Conseguenza: conferma delle condanne di merito e rigetto/inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
La Corte di merito ha ricostruito il furto sulla base della volontà di impossessarsi indebitamente e del contributo causale dei concorrenti; in Cassazione la contestazione è stata ritenuta aspecifica e non idonea a rimettere in discussione le valutazioni di fatto.
La Corte ha affermato che il dolo di rapina non richiede necessariamente un accordo preventivo tra gli agenti: il comune intento può nascere nel corso dell'azione violenta; inoltre la natura plurioffensiva del reato giustifica la tutela anche per beni di limitato valore.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La resistenza è stata ritenuta sussistente quando l'aggressione agli agenti ha ostacolato un atto d'ufficio; la Corte ha inoltre chiarito che la resistenza assorbe solo la violenza minima utile alla resistenza e non le ulteriori condotte che cagionano lesioni.
artt. 582-585 cod. pen. (lesioni personali)
Le condotte violente che cagionano lesioni eccedenti la mera resistenza integrano reato autonomo di lesioni; la Corte ha ritenuto provate le lesioni e il relativo nesso causale.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Confermata la regola secondo cui anche la semplice presenza non casuale o un contributo esteriore idoneo a rafforzare l'azione dell'autore materiale può integrare il concorso; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del contributo dell'Eyoma.
art. 626 cod. pen. (furto d'uso)
Il furto d'uso richiede una restituzione spontanea della cosa; la Corte ha ritenuto che la restituzione non fosse volontaria e quindi inapplicabile l'art. 626.
art. 61 n. 2 cod. pen. (aggravante)
La Corte rileva che, anche se la motivazione sull'aggravante non è esplicita, i giudici di merito hanno ritenuto prevalente l'attenuante indicata (art. 62 n.4) e quindi la mancata motivazione non avrebbe vantaggio pratico per il ricorrente.
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante della minore gravità/rafforzamento attenuanti)
I giudici di merito hanno ritenuto applicabile l'attenuante prevista quale prevalente rispetto alle aggravanti; la Corte di Cassazione ha valutato tale scelta come discrezionale e motivata.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (determinazione della pena e attenuanti generiche)
La determinazione della pena rientra nella valutazione complessiva del giudice di merito; la Cassazione conferma che non è sindacabile se motivata e non significativamente discostata dal minimo edittale.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. (interesse all'impugnazione)
Per l'ammissibilità dell'impugnazione è necessario un interesse concreto e utile a rimuovere un pregiudizio; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero prive dell'interesse utile a produrre vantaggio processuale.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
La sentenza ricorda che all'inammissibilità possono seguire statuizioni sulle spese e sull'esecuzione; nel caso i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con conferma delle statuizioni di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024
"ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità"
La Corte costituzionale ha introdotto la possibilità di una diminuzione di pena per le rapine di lieve entità; la Cassazione precisa che l'applicazione richiede valutazione complessiva del fatto e non è automatica quando la gravità oggettiva del comportamento esclude la lieve entità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: censure che consistono in ricostruzioni alternative delle prove sono spesso dichiarate aspecifiche e inammissibili.
- Il concorso nel reato può essere dimostrato anche da un contributo esteriore o dalla presenza non casuale che rafforza l'azione dell'autore materiale; non è sempre necessario un accordo preventivo.
- Il dolo di rapina può emergere nel corso dell'azione violenta: non è imprescindibile un piano predeterminato tra i partecipanti.
- Il furto d'uso (art. 626) richiede restituzione spontanea della cosa; se la restituzione non è volontaria o è impedita per cause indipendenti, si applica il furto comune.
- La resistenza a pubblico ufficiale assorbe solo la minima violenza inerente alla resistenza; atti violenti eccedenti possono integrare autonomo reato di lesioni.
- Lo stato di ubriachezza non esclude automaticamente il dolo: se la condotta dimostra una concatenazione razionale verso l'evento, il dolo può essere ravvisato.
- L'attenuante per la lieve entità introdotta dalla Corte Costituzionale richiede una valutazione globale del fatto; non si applica quando la gravità oggettiva dell'azione è significativa.
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario proporre motivi specifici di diritto e non doglianze generiche o aspecifiche basate su diversa valutazione probatoria.
- La determinazione della pena è di regola discrezionale del giudice di merito; la sua sindacabilità in Cassazione è limitata e richiede vizi logico-giuridici evidenti o discostamenti significativi dal minimo edittale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →