Cassazione Penale, Ordinanza n. 39882/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza della Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto, con pena di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, in relazione a fatti commessi a Bologna. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in tema di applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; (2) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, assumendo che il trattamento sanzionatorio fosse non correttamente giustificato. La Corte ha però rilevato che la recidiva contestata era stata in realtà disapplicata dal giudice di primo grado e che il secondo motivo si limitava a riproporre censure già vagliate in merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva negato l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e le attenuanti generiche, valorizzando l'elevato valore della refurtiva, i precedenti specifici e la congruità della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché fondato su un presupposto di fatto errato: la recidiva specifica reiterata non era stata applicata, ma disapplicata. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità, in quanto diretto a contestare la valutazione di merito sulla pena senza un reale confronto critico con la motivazione della Corte territoriale, che era logica, congrua e conforme ai criteri legali. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare d'ufficio una eventuale prescrizione sopravvenuta, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione di tentato furto; la sentenza non ne affronta il contenuto sostanziale, ma solo il dato che il reato contestato era un tentativo.
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione.
usato come parametro di legalità e motivazione per la determinazione della pena; la Corte ribadisce che il giudice di merito può motivare la graduazione sanzionatoria con formule sintetiche quando la pena è congrua o prossima al minimo edittale.
richiamato per escludere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in ragione dell'elevato valore della refurtiva destinata alla sottrazione.
richiamato nel regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla riforma Orlando per il termine di deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.
richiamato per escludere la possibilità di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità, inclusa la prescrizione sopravvenuta, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure fondate su un presupposto fattuale già smentito dagli atti o sulla contestazione di valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di appello.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è scrutinabile solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge: quando il giudice di merito ha esplicitato, anche sinteticamente, i criteri dell'art. 133 c.p. e la pena è contenuta in misura congrua, la determinazione sanzionatoria è insindacabile.
- Per negare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è valorizzabile l'elevato valore del bene oggetto di aggressione patrimoniale, anche se la sottrazione non si sia consumata.
- L'assenza di elementi positivamente valutabili, soprattutto in presenza di precedenti specifici, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta, compresa la prescrizione.
- Quando il ricorso è inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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