Cassazione Penale, Ordinanza n. 09182/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione, la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse di un condannato volta a ottenere l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di tre reati: due furti aggravati commessi nel 2015 e il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il rigetto era stato motivato osservando che si trattava di reati espressivi di un mero stile di vita criminale, senza elementi da cui desumere un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel negare la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato, sia pure sinteticamente, sulla mancanza del medesimo disegno criminoso, escludendo la programmazione unitaria dei reati e ricondicendoli a circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. Le doglianze sono state giudicate manifestamente aspecifiche perché miravano a una diversa lettura del provvedimento impugnato e denunciavano vizi motivazionali non emergenti dall'ordinanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e)
indica i vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto il ricorso li invocava per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
disciplina l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis; nel caso di specie è stata ritenuta insussistente la prova del medesimo disegno criminoso.
richiama il vincolo della continuazione e il requisito del medesimo disegno criminoso, che la Corte ha escluso sulla base del provvedimento impugnato.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede esecutiva, la continuazione tra reati può essere negata quando il giudice motivi, anche sinteticamente ma in modo congruo, che manchi univoca prova di una preventiva programmazione unitaria dei fatti.
- La mera pluralità di reati della stessa specie o la loro appartenenza a un medesimo contesto criminogeno non basta, da sola, a dimostrare il medesimo disegno criminoso se gli episodi risultano riconducibili a occasioni e necessità contingenti.
- In cassazione, non è consentito sollecitare una nuova lettura del materiale valutativo compiuto dal giudice di merito, se la censura si risolve in una critica alternativa e non evidenzia reali vizi logico-giuridici emergenti dal provvedimento impugnato.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono manifestamente aspecifiche e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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