Cassazione Penale, Sentenza n. 39848/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, del denaro corrispondente alle imposte ritenute evase. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) carenza di motivazione sul requisito del "periculum in mora" nel provvedimento del Gip e pretesa preclusione del tribunale del riesame dal colmare tale lacuna; (2) contestazione della quantificazione dell'imposta evasa per non avere il giudice considerato le spese deducibili (affitti, utenze, riparazioni, ecc.), richiedendo che tali costi fossero quantificati o almeno valutati in via analogica o con massime di esperienza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sulla questione del periculum in mora ha ritenuto legittimo l'intervento del Tribunale del riesame che, coerentemente con l'orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 36959/24.6.2021), ha integrato la motivazione precisando le ragioni per le quali il danaro, per la sua natura fungibile e per la propensione dell'indagato a occultare la reale situazione economica, poteva andare perduto o essere disperso prima della conclusione del processo. La Corte ha escluso che la mancata motivazione del Gip comportasse una nullità insanabile che impedisse l'integrazione da parte del riesame. Quanto alla quantificazione dell'imposta evasa, la Corte ha ritenuto che le spese deducibili devono essere provate o almeno specificamente allegati i dati dai quali desumerne l'esistenza; non è ammissibile presumere genericamente l'esistenza di costi deducibili. Pertanto, la quantificazione operata, avendo considerato i maggiori ricavi senza detrarre costi non dedotti o non provati, è stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
Il sequestro finalizzato alla confisca richiede la verifica del fumus commissi delicti e del periculum in mora; la motivazione sul periculum è obbligatoria e deve essere collegata alla finalità anticipatoria della confisca
art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 324 c.p.p., comma 7
Previsione della nullità dell'atto in assenza di motivazione sulle esigenze cautelari; tuttavia il Tribunale del riesame può integrare la motivazione quando l'omissione derivi da una diversa interpretazione non radicale del provvedimento impugnato
Sezioni Unite, Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Chiarimento che anche nel caso di sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve motivare il periculum in mora; ha posto il principio che la motivazione è un onere specifico e non può essere elusa
Norma sostanziale che disciplina il reato tributario contestato (evasione) e legittima la confisca del profitto o del prezzo del reato
art. 109 DPR 917/1986, comma 1
I componenti negativi di reddito (costi) devono essere certi o determinabili oggettivamente per poter essere dedotti nella ricostruzione del reddito d'impresa
Regole sulla prova e sull'onere probatorio: chi deduce l'esistenza di costi rilevanti deve fornire mezzi di prova o allegazioni tali da rendere ragionevole la loro esistenza
Disciplina delle preclusioni nel giudizio di legittimità; limita il sindacato sui motivi che il giudice del riesame ha integrato ove non travalichino i limiti dell'impugnazione
Massime di principio
- Per i sequestri finalizzati alla confisca il giudice deve sempre motivare la sussistenza del periculum in mora, collegandolo alla specifica finalità anticipatoria della confisca; la semplice affermazione della confiscabilità non sostituisce la motivazione sul rischio di dispersione.
- Se il provvedimento di primo grado omette la motivazione sul periculum per una diversa interpretazione normativa, il giudice del riesame può legittimamente integrare la motivazione correggendo l'errore di diritto e non è automaticamente obbligato ad annullare il provvedimento quando l'omissione non sia radicale.
- La natura fungibile del denaro e la prova di condotte volte a occultare patrimoni o a eludere obblighi tributari legittimano la valutazione del rischio di dispersione e giustificano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Nella ricostruzione del reddito d'impresa in sede penale le spese deducibili devono essere provate o comunque allegati elementi concreti che le rendano desumibili; il giudice non può presumere genericamente l'esistenza di costi deducibili né utilizzare le "massime di esperienza" senza specifiche deduzioni del contribuente.
- Il fallimento dell'onere probatorio da parte dell'indagato sulle spese aziendali comporta che il giudice possa quantificare l'imposta evasa sulla base dei maggiori ricavi accertati senza detrarre costi non provati.
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