Cassazione Penale, Sentenza n. 24982/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Crea ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione: l'ordinanza avrebbe semplicemente parafrasato il decreto ministeriale senza un autonomo vaglio critico, si sarebbe basata su provvedimenti giudiziari riferiti a fatti remoti, e non ci sarebbero elementi concreti a dimostrare contatti attuali con la cosca (i legami familiari e la latitanza pregresse non sarebbero sufficienti), né la perdurante operatività del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si sia adeguatamente attenuta ai principi di diritto relativi all'art. 41-bis, effettuando un apprezzamento prognostico non apparente e motivato. La decisione ha valorizzato il ruolo apicale del ricorrente nella cosca, la persistenza dell'operatività del clan nel territorio, i significativi legami familiari con affiliati, la lunga latitanza (con il ritrovamento al termine di ingenti somme e dispositivi elettronici) e ne ha dedotto la permanenza della "capacità" di collegamento con l'organizzazione. Per tali ragioni la proroga è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
legge 26 luglio 1975, n. 354
Autorizza misure detentive speciali per soggetti legati a reati di grave allarme sociale richiedendo elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con associazioni criminali. Il giudizio richiesto è prognostico (non probatorio), basato su dati conoscitivi come ruolo nel sodalizio, ampiezza e natura delle relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione e circostanze specifiche (es. latitanza, tenore di vita dei familiari). La proroga va valutata sulla persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti, anche senza nuovi elementi sopravvenuti.
Norma indicata nel ricorso come violata dal ricorrente (riguarda la motivazione degli atti), ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse motivazione adeguata; dunque nessuna violazione rilevata.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma citata a indicare il vizio di motivazione denunciato in cassazione (violazione di legge), ossia il motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio sull'applicazione o sulla proroga del 41-bis è di natura prognostica: non occorre la prova di contatti attuali, ma elementi che rendano ragionevole la previsione di capacità di collegamento con l'organizzazione.
- Fattori valutati rilevanti sono il ruolo rivestito nel sodalizio, l'ampiezza e la stabilità delle relazioni (anche familiari se rilevanti nel contesto di affiliazione), la perdurante operatività della cosca, l'esistenza di latitanze prolungate e indizi materiali (es. somme contanti, apparati elettronici).
- La mera affermazione che le fonti sono "datate" non è sufficiente a disinnescare la valutazione prognostica: è necessario dimostrare un concreto mutamento delle condizioni che aveva giustificato il regime speciale.
- Per impugnare con successo una proroga 41-bis conviene allegare e documentare elementi concreti che attestino la cessazione dell'operatività del sodalizio o l'irreversibile interruzione dei collegamenti (es. indagini che escludano attività recenti del clan, dichiarazioni/atti probatori che dimostrino la netta dissociazione del detenuto).
- Il sindacato di legittimità sull'apprezzamento del merito è limitato: la Corte verifica la correttezza dell'inquadramento giuridico e l'assenza di motivazione apparente o illogica, non riesamina liberamente le valutazioni di fatto sostenute da adeguata motivazione.
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