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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9689/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), perché manca un apporto concreto e verificabile del ricorrente al programma criminoso di Masiello; il Tribunale del riesame avrebbe integrato l'ordinanza con una memoria del P.M. non disponibile alla difesa; 2) rilievi sull'art. 73 d.P.R. 309/90 (reati fine): per il capo 35) si contesta l'attribuzione del ruolo di vedetta sulla base di un mero controllo su strada senza elementi probatori che colleghino la condotta alla vigilanza dell'abitazione; 3) per il capo 40) si censura il travisamento del contenuto di un'intercettazione ambientale, sostenendo che l'intervento del ricorrente fosse mera manifestazione di disponibilità all'acquisto e non partecipazione all'attività criminosa; 4) vizio di motivazione anche sulle esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.), poiché la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione non sarebbero state adeguatamente dimostrate e si sarebbe fatto affidamento su elementi astratti o datati (fatti del 2019, misura adottata nel 2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90: ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione a tale profilo, rilevando che il Tribunale del riesame non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare un apporto funzionale e consapevole del ricorrente all'associazione (si era basato su frequentazioni, su affermazioni generiche come il definirsi "fratello" e su affermazioni di terzi non chiarite; il ruolo di vedetta non è stato dimostrato). La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio e per colmare le lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto richiamati. Invece le censure relative ai due reati fine (capo 35 e 40, art. 73) sono state ritenute infondate e confermato che l'ordinanza aveva fornito una ricostruzione non illogica basata su intercettazioni e attività di polizia giudiziaria. Le esigenze cautelari dovranno essere rivalutate dopo il nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Per la configurabilità della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta un'investitura formale: è necessario che il contributo dell'agente sia funzionale all'esistenza dell'associazione in un dato momento storico, ossia la volontaria e consapevole realizzazione di attività concrete e operative che rafforzino il sodalizio. Mera frequentazione o espressioni di vicinanza non sono sufficienti.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sui reati fine (detenzione e cessione di stupefacenti). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (intercettazioni e attività investigativa) fossero sufficienti a sostenere la ricostruzione del concorso del ricorrente nei capi 35 e 40, con ruoli diversi (vedetta e intermediatore), sicché le censure difensive su questi punti sono state respinte.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Regola la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). La Corte ha ritenuto le questioni cautelari assorbite in attesa del nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi relativi al reato associativo.

  • codice di procedura penale, art. 275

    Contiene la presunzione relativa circa la permanenza della pericolosità in reati di particolare gravità; la Corte ha osservato che la mera temporalità degli eventi (fatti del 2019, misura emessa nel 2023) non è sufficiente a fondare l'attualità delle esigenze cautelari senza adeguati elementi concreti.

  • codice di procedura penale, art. 309 comma 7

    Norma procedurale sulla competenza per il nuovo giudizio; la sentenza rinvia al Tribunale di Napoli competente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per sostenere la partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) sono necessari indizi che dimostrino un contributo operativo e funzionale all'associazione: frequenze e legami personali o espressioni di amicizia non bastano.
  • Il ruolo specifico (es. vedetta, intermediatore) deve essere contestato e provato con elementi concreti; la presenza su una pubblica via o contatti occasionali non consentono automaticamente di inferire una funzione di vigilanza o di intermediazione.
  • Le integrazioni probatorie introdotte in udienza (memorie del P.M.) non possono surrogare la mancanza di motivazione nell'atto originario se alla difesa non è stato garantito il contraddittorio adeguato; il giudice deve motivare in modo autonomo e completo.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) richiedono elementi attuali e concreti: il semplice riferimento a fatti remoti o a presunzioni legali non è sufficiente a giustificare la custodia in carcere.
  • La Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza solo in parte quando rileva specifiche lacune motivazionali; gli altri capi di imputazione possono comunque reggere se adeguatamente supportati dagli elementi indiziari.
  • In un nuovo esame di riesame il giudice dovrà esplicitare in che modo gli elementi probatori dimostrino la coscienza e la volontà del soggetto di contribuire al mantenimento e al profitto del sodalizio criminoso.

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