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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09378/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa per il recupero di somme dovute in base a contratti di mutuo agrario e fondiario. I debitori esecutati hanno opposto l’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione, chiedendone la nullità, illegittimità, inefficacia o l’annullamento, perché nell’ordinanza non era stato avvisato il possibile assoggettamento a IVA del prezzo di aggiudicazione, assumendo che gli immobili fossero strumentali all’attività di agriturismo, e perché alcuni classamenti catastali sarebbero stati illegittimi. Nel corso del giudizio hanno anche dedotto l’usurarietà dei mutui, l’illegittimità dell’anatocismo e l’improcedibilità dell’esecuzione per l’avvio di una procedura di sovraindebitamento. Il tribunale ha dichiarato tardiva, come opposizione agli atti esecutivi, la parte della domanda relativa all’ordinanza di vendita e ha rigettato il resto. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame: quanto alle doglianze sull’ordinanza di vendita ha applicato il principio dell’apparenza e ritenuto non appellabile la statuizione ex art. 618, comma 3, c.p.c.; quanto alla doglianza sull’anatocismo ha ritenuto il motivo di appello generico e quindi inammissibile ex art. 342 c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) erronea qualificazione delle doglianze come opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all’esecuzione; 2) illegittimità del principio dell’apparenza come criterio per individuare il mezzo di impugnazione; 3) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo sull’anatocismo e sulla capitalizzazione composta nei mutui.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché le censure relative al mancato avviso IVA e ai vizi catastali riguardavano il quomodo dell’esecuzione e quindi correttamente erano state trattate come opposizione agli atti esecutivi, soggetta a termine decadenziale; non coinvolgevano il diritto del creditore a procedere in executivis. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, confermando il principio dell’apparenza: il mezzo di impugnazione si individua in base alla qualificazione dell’azione data dal giudice che ha pronunciato, a tutela dell’affidamento della parte. Ha infine respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità, poiché le doglianze sull’anatocismo si risolvevano in affermazioni teoriche sull’ammortamento alla francese, senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione di primo grado e senza spiegare come tali profili incidessero concretamente sulla debenza delle somme e sull’esecuzione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Distingue l’opposizione all’esecuzione, che attiene al diritto del creditore di procedere in executivis, dalle contestazioni sul quomodo dell’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Si applica alle contestazioni relative al quomodo dell’esecuzione forzata ed è soggetto a termine di decadenza.

  • art. 618 c.p.c.

    Le statuizioni rese in tema di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili secondo la soluzione seguita dalla Corte territoriale.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica alla sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge; la Corte decide però in termini di inammissibilità o infondatezza dei motivi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il principio dell’apparenza e il controllo del giudice di appello sulla qualificazione dell’azione.

  • art. 821 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’assunto secondo cui sarebbe applicabile solo l’interesse semplice.

  • art. 1282 c.c.

    Citate dai ricorrenti insieme alle altre norme sugli interessi per sostenere l’illegittimità della capitalizzazione composta.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma che vieterebbe la produzione di interessi su interessi nei mutui dedotti in giudizio.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, in caso di incertezza, dovrebbe applicarsi il tasso legale semplice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di riproduzione del contenuto del motivo di appello per verificare la sua specificità.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge 27 gennaio 2012, n. 3

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere l’improcedibilità dell’esecuzione per l’avvio di una procedura di sovraindebitamento.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la qualificazione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi dipende dal contenuto sostanziale della doglianza: se la contestazione investe il diritto del creditore di procedere in executivis concerne l’an dell’esecuzione; se investe le modalità del processo esecutivo concerne il quomodo.
  • Le contestazioni relative a profili dell’ordinanza di vendita o ad aspetti formali/operativi della procedura esecutiva, come l’incidenza dell’IVA sul prezzo o i vizi di accatastamento, vanno ricondotte all’opposizione agli atti esecutivi e sono soggette al relativo termine decadenziale.
  • Il principio dell’apparenza governa l’individuazione del mezzo di impugnazione: la parte deve proporre l’impugnazione nelle forme previste per il rito con cui il provvedimento è stato qualificato dal giudice che lo ha emesso, anche se tale qualificazione sia errata.
  • L’atto di appello, per essere ammissibile, deve criticare in modo specifico la decisione impugnata, individuando i punti contestati e confutando le ragioni poste a base della sentenza di primo grado; non bastano affermazioni generiche o argomentazioni astratte non calate nella fattispecie concreta.
  • Le deduzioni sull’anatocismo o sulla struttura del piano di ammortamento non sono sufficienti se restano sul piano teorico: il motivo deve spiegare in che modo il criterio di calcolo incida concretamente sulla debenza della somma richiesta e sul diritto azionato in executivis.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileEsecuzioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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