Cassazione Penale, Ordinanza n. 06886/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene affrontato nel merito il contenuto della sentenza di patteggiamento, poiché il controllo di legittimità è stato precluso dall'inammissibilità del motivo dedotto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Bolzano resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). L'unico motivo dedotto lamentava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il vizio denunciato non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di tale disposizione.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Indicata come fonte di modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è soggetto a un catalogo chiuso di motivi: ogni doglianza estranea alle ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è inammissibile.
- Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze applicative della pena non può essere utilizzato per dedurre in via generale errori di applicazione dell'art. 444 c.p.p., se la censura non investe uno dei vizi espressamente ammessi dalla legge.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, il giudice di legittimità deve limitarsi a dichiararlo tale e a disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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