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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07685/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore contestava che il Tribunale avesse dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione commesso il 20/05/2014 senza tener conto delle sospensioni del corso della prescrizione. In particolare, chiedeva di considerare: (i) la sospensione complessiva di due anni disposta con ordinanze alle udienze del 16/03/2018 e 26/01/2022 ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. nella formulazione previgente alla "riforma Cartabia"; (ii) la sospensione ulteriormente intervenuta per effetto della sentenza emessa il 27/01/2023 ai sensi del riformato art. 420-quater c.p.p., che ha determinato la sospensione tra la data della sentenza e la data del rintraccio (2/04/2023), pari a 2 mesi e 5 giorni. Cumulando tali periodi, la prescrizione non sarebbe maturata alla data della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato che non era dimostrata la regolare instaurazione del contraddittorio e che, pertanto, dovevano applicarsi le sospensioni del corso della prescrizione: due anni per le ordinanze del 2018 e del 2022 (ai sensi dell'art. 420-quater previgente) e ulteriori 2 mesi e 5 giorni per il periodo dal 27/01/2023 al 02/04/2023 (in base al riformato art. 159 c.p. e alle disposizioni transitorie). Tenuto conto di tali sospensioni (totale 2 anni, 2 mesi e 5 giorni), il reato di ricettazione del 20/05/2014 non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata. La Corte ha accolto il motivo di ricorso del Pubblico Ministero e ha disposto l'annullamento con rinvio (in conformità alla richiesta del PM).

Norme richiamate

  • art. 420-quater c.p.p. (formulazione previgente alla riforma Cartabia)

    Consente la sospensione del processo quando non è provata la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; nella formulazione previgente comportava, se disposta, la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. (vecchia formulazione). Nel caso in esame le ordinanze del 16/03/2018 e del 26/01/2022 hanno determinato la sospensione complessiva di due anni.

  • art. 420-quater c.p.p. (nuova formulazione, post riforma Cartabia)

    La nuova formulazione disciplina la sospensione e le modalità in cui il giudice procede quando l'imputato non è stato rintracciato; la sentenza emessa ai sensi della nuova disposizione ha fatto scattare, nel caso concreto, la sospensione tra la data della sentenza (27/01/2023) e la data del rintraccio (02/04/2023).

  • art. 159 c.p. (primo comma, n. 3-bis)

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione in caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.; la vecchia formulazione, applicabile alle sospensioni disposte prima della riforma, è stata richiamata per i periodi antecedenti alla riforma, mentre la nuova disposizione (ultimo comma novellato) prevede la sospensione tra la data della sentenza emessa ai sensi del riformato 420-quater e la data del rintraccio.

  • art. 161 c.p. (secondo comma)

    Fissa il limite massimo della durata della sospensione ai fini del calcolo della prescrizione; nella vecchia disciplina, per il reato di ricettazione, il termine massimo applicabile per la sospensione era pari a due anni (richiamato dalla Corte per il calcolo dei termini).

  • d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "riforma Cartabia")

    Ha modificato l'art. 420-quater c.p.p. e l'art. 159 c.p., introducendo regole diverse sulla sospensione del processo e della prescrizione e prevedendo norme transitorie che stabiliscono quando applicare la disciplina nuova o quella previgente.

  • art. 89 norme transitorie alla riforma Cartabia

    "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"

    La norma transitoria detta i criteri di applicazione della disciplina previgente o novellata; il comma 2 è risultato applicabile nel caso concreto (sospensioni disposte prima della riforma e imputato non rintracciato), imponendo al giudice di procedere secondo il nuovo art. 420-quater ma facendo operare specifiche regole di sospensione previste dalla riforma (in particolare l'ultimo comma di art. 159), mentre il comma 4 e 5 distinguono i casi relativi a reati commessi prima o dopo il 18/10/2021.

  • art. 420-quinquies e art. 420-sexies c.p.p.

    Previste per disciplinare le ricerche dell'imputato e le modalità di procedere in caso di assenza; richiamate dall'art. 89 transitorio per stabilire le modalità operative quando si applica la nuova disciplina.

Massime di principio

  • Quando in un processo si dispone la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. (previgente o successiva alla riforma), occorre calcolare la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. nella formulazione applicabile al periodo in cui la sospensione è stata disposta.
  • Per sospensioni disposte prima della riforma Cartabia, la vecchia disciplina dell'art. 159 c.p. si applica e può essere soggetta ai limiti dell'art. 161 c.p. (es. termine massimo di due anni per alcuni reati).
  • Se durante il processo è resa una sentenza ai sensi del riformato art. 420-quater che dichiara la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, bisogna sospendere la prescrizione tra la data della sentenza e la data del rintraccio dell'imputato (ultimo comma di art. 159 novellato).
  • Le norme transitorie (art. 89 e commi correlati) stabiliscono quale regime applicare: verificare sempre le date rilevanti (data del fatto, data in cui fu disposta la sospensione, data di entrata in vigore della riforma, data della sentenza e data del rintraccio) per determinare se si applica la disciplina previgente, la novellata o una combinazione stabilita dalla transizione.
  • In presenza di sospensioni multiple occorre sommare i periodi di sospensione utili ai fini della prescrizione, senza omettere né le sospensioni disposte prima della riforma né il periodo successivo coperto dalla sentenza post-riforma fino al rintraccio.
  • Se il calcolo della prescrizione non tiene conto di periodi di sospensione effettivamente intervenuti (o dei limiti stabiliti dalle norme transitorie), la decisione che dichiara la prescrizione può essere annullata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo calcolo e decisione.

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