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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35386/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta in relazione a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza da correggere era stata omessa in dispositivo la quantificazione delle spese legali, pur essendo stata in motivazione affermata la condanna alle spese a carico del Ministero soccombente. Successivamente è emerso che la parte privata era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e aveva effettivamente depositato controricorso. L'istanza chiedeva la correzione del provvedimento per rendere coerente il dispositivo con la motivazione e per regolare correttamente le spese e il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha verificato il fascicolo d'ufficio e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere l'istanza nei termini richiesti, perché la frase sulla condanna alle spese era un refuso da eliminare, mentre era corretto l'assetto che escludeva la condanna in favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha inoltre corretto d'ufficio altri errori materiali, tra cui il passaggio che affermava erroneamente che la parte intimata non avesse svolto difese e la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, non applicabile alle amministrazioni dello Stato.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte privata. Ha però disposto d'ufficio la correzione di alcuni refusi contenuti nella precedente ordinanza: ha eliminato l'affermazione secondo cui l'intimato non aveva svolto difese, ha eliminato il riferimento alla condanna alle spese nella motivazione, ha inserito il "Non" davanti a "sussistono" nel punto relativo ai presupposti dell'accoglimento e ha rimosso dal dispositivo il passaggio sul raddoppio del contributo unificato. La Corte ha anche ribadito che, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione di errore materiale è esperibile nei limiti consentiti dalla norma, ma nel caso concreto l'istanza non è stata accolta nei termini richiesti.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione del dispositivo può essere effettuata anche con il procedimento di correzione degli errori materiali, inclusa una pronuncia della Corte di cassazione, quando occorra emendare refusi o incongruenze evidenti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla proposta del relatore nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Non si applica la condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato; in tale ipotesi la regolazione segue il diverso regime dell'art. 82.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate secondo questa disposizione, su istanza rivolta al giudice che ha pronunciato la decisione passata in giudicato.

  • art. 83, co. 3, d.P.R. 115/2002

    La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio deve essere richiesta al giudice della decisione passata in giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile la rettifica di refusi, omissioni e incongruenze manifeste tra motivazione e dispositivo, anche su decisione della Corte di cassazione.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese non va disposta in suo favore secondo il regime ordinario, ma si applicano le regole speciali del TUSG sulla liquidazione del compenso al difensore.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle amministrazioni dello Stato, in quanto esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronuncia sulle spese processuali.
  • La correzione può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte quando il vizio è puramente materiale e risulta dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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