Cassazione Penale, Sentenza n. 26215/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine dall'applicazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per rapina e maltrattamenti nei confronti della convivente. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. In cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del quadro indiziario, sostenendo che la gravità indiziaria fosse stata affermata nonostante l'asserita inattendibilità dei riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, l'assenza di prova di bonifici all'indagato, la remissione di querela e la ripresa della convivenza, elementi ritenuti incompatibili con uno stato di ansia o paura della vittima; 2) analoghe censure sulla motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando il mancato esame di misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; 3) vizio di motivazione per mancata replica alle doglianze formulate in riesame e in memoria, insistendo sulla remissione di querela, sui colloqui in carcere richiesti dalla persona offesa, sull'erronea valutazione del referto medico, sull'assenza di screenshot e sull'irrilevanza di precedenti denunce o minacce non seguite da querela da parte di terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi primo e secondo aspecifici perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario e cautelare, non consentita in sede di legittimità, mentre il Tribunale aveva motivato in modo logicamente congruo sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari. In particolare, ha considerato non decisiva la critica al referto di pronto soccorso, perché la provvisoria imputazione riguardava la rapina e non lesioni personali, e ha reputato plausibile l'inquadramento della remissione di querela e della ripresa della convivenza nello schema di soggezione psicologica tipico delle vittime di violenza domestica. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul pericolo di reiterazione e sulla concreta attualità delle esigenze cautelari, nonché radicalmente infondate o irrilevanti le ulteriori doglianze relative a presunte omissioni motivazionali e all'assenza di denunce di terzi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale.
Richiamato per delimitare l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.
Criterio evocato dalla difesa in tema di scelta della misura meno afflittiva e proporzione delle esigenze cautelari.
le dichiarazioni della persona offesa [...] possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di riscontro esterno propria della testimonianza
In caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la censura di vizio motivazionale sulla gravità indiziaria è scrutinabile solo nei limiti della congruità logica e giuridica della motivazione del riesame; è inammissibile quando si risolva nella richiesta di una diversa lettura del compendio indiziario.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fonte di prova o di gravità indiziaria, purché il giudice dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del narrato con motivazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per il testimone ordinario.
- Nel valutare la violenza domestica, comportamenti della vittima quali la remissione di querela o la ripresa della convivenza non sono di per sé incompatibili con la credibilità del racconto, potendo essere letti come manifestazioni di soggezione psicologica o dinamiche relazionali tipiche del contesto.
- Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione deve risultare concreto e attuale e può essere desunto dall'andamento complessivo delle condotte, dalla escalation aggressiva e dalla vulnerabilità della persona offesa.
- Il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando la doglianza difensiva investe profili estranei alla fattispecie provvisoriamente contestata, la censura è aspecifica e non idonea a scalfire la motivazione cautelare.
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