Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16039/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la doglianza mirava, in sostanza, a contestare il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza però confrontarsi con le argomentazioni già spese dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto della censura proposta, ma la loro mancata concessione non è sindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi con la relativa motivazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822

    Il principio sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, elaborato per l'appello, si applica anche al ricorso per cassazione: è necessario un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in caso di arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.