Cassazione Civile, Ordinanza n. 16435/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 15 della legge fallimentare, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’esenzione dal fallimento per difetto dei limiti dimensionali, senza esercitare poteri istruttori officiosi e ritenendo non assolto l’onere della prova. In particolare, la ricorrente affermava di avere prodotto la copia dei bilanci delle ultime tre annualità, dai quali sarebbero risultati ricavi lordi pari a zero e debiti per euro 120.863,14. La Corte d'appello, però, aveva ritenuto che la documentazione fosse composta da meri prospetti contabili privi di riscontro sulla provenienza, non approvati in assemblea né depositati presso il registro delle imprese. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione di merito della documentazione prodotta e non rispettava i requisiti di autosufficienza, poiché non riportava il contenuto dei documenti e non ne allegava copia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse solo una critica alla valutazione di fatto compiuta dalla Corte d'appello sulla inaffidabilità della documentazione contabile prodotta; ha inoltre osservato che il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. e l’onere di produzione dei documenti ex art. 369 c.p.c. È stato disposto, inoltre, l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa ai presupposti soggettivi per l’esenzione dal fallimento delle imprese sotto soglia.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento di fallimento e ai poteri istruttori del giudice.
Il ricorso è stato ritenuto non autosufficiente perché non riportava nemmeno per sintesi il contenuto dei documenti su cui si fondava.
È stata rilevata la mancata produzione, unitamente al ricorso, dei documenti posti a fondamento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la censura investe la valutazione della documentazione compiuta dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione dei fatti.
- La deduzione del vizio deve rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto dei documenti richiamati e depositarne copia con il ricorso.
- La prova dei presupposti per l’esenzione dal fallimento non può fondarsi su prospetti contabili di provenienza incerta o non dimostrata, ove il giudice di merito li ritenga privi delle caratteristiche di un bilancio approvato e depositato.
- In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura del materiale documentale, salvo che la doglianza denunci un vero errore di diritto o un vizio processuale specifico.
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