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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18174/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 419 cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato dell'udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato del 22/09/2021. Si contestava che, nonostante la richiesta di rito abbreviato del 14/04/2021 e l'indicazione di un domicilio per le notifiche (mentre l'imputato era detenuto), l'avviso dell'udienza non sarebbe pervenuto né al domicilio eletto né al carcere. In concreto: i decreti di citazione per l'udienza del 30/03/2021 erano stati notificati "a mani"; le udienze del 30/03/2021 furono rinviate al 16/06/2021 per astensione del difensore; in quella udienza fu richiesta la trasformazione in rito abbreviato e la discussione fissata per il 22/09/2021, data in cui si celebrò il giudizio abbreviato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/ridotto manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello secondo cui non vi fu omissione di notifica della citazione a giudizio né obbligo di notificare personalmente all'imputato l'ordinanza di trasformazione del rito, posto che l'imputato era regolarmente citato e risultava assente, essendo rappresentato dal difensore. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'imputato citato e non comparso non ha diritto alla notifica del rinvio dell'udienza e che gli atti di anticipazione o rinvio del dibattimento ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen. non richiedono notifica personale all'imputato già assente/contumace, essendo sufficiente la notifica al difensore. Ha poi osservato che, ove anche si fosse ravvisata una nullità, questa sarebbe stata di ordine generale/intermedio e soggetta a eccezione immediata, con possibile sanatoria. Conseguentemente: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Riferimento al reato per cui l'imputato era stato condannato (più reati di evasione).

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Il ricorso invocava la violazione di questa norma per omissione di notifica dell'udienza di rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di notifica personale all'imputato già regolarmente citato e assente, essendo rappresentato dal difensore.

  • art. 465 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che l'ordinanza che dispone anticipazione o rinvio del dibattimento fuori udienza non necessita di notifica personale all'imputato già dichiarato assente/contumace; è sufficiente la notifica al difensore.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla declaratoria di assenza/contumacia secondo la disciplina vigente dopo la novella: l'imputato dichiarato assente non ha diritto alla notifica personale del rinvio quando è rappresentato dal difensore o dal sostituto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, anche se fosse stata omessa una notifica, non si sarebbe trattato di una nullità insanabile assoluta ai sensi di questa norma, ma al più di una nullità di ordine generale/intermedio.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La nullità di ordine generale/intermedio deve essere eccepita immediatamente; se non tempestivamente rilevata, si può produrre la sanatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla liquidazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende e alla responsabilità del ricorrente; la Corte ha comunque escluso che il ricorso fosse proposto in "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato regolarmente citato e risulta assente o contumace, non ha diritto a una notifica personale del successivo rinvio dell'udienza: le comunicazioni possono essere effettuate al difensore che lo rappresenta.
  • La trasformazione del rito o la fissazione di una nuova udienza dopo una richiesta di rito abbreviato non impongono necessariamente la notifica personale all'imputato già regolarmente citato e assente.
  • Gli atti di anticipazione o rinvio del dibattimento fuori udienza (art. 465) non richiedono notifica personale all'imputato assente/contumace: è sufficiente la notifica al difensore o al sostituto nominato.
  • Eventuali omissioni di notifica, se non configurano nullità assolute, possono costituire nullità di ordine generale/intermedio che devono essere eccepite tempestivamente (art. 182, comma 2), altrimenti si sanano.
  • Il difensore dell'imputato deve sollevare immediatamente le eccezioni relative ad omissioni di notifica o difetti procedurali per evitare la perdita della rilevabilità della nullità.
  • In situazioni analoga è utile verificare che la citazione originaria sia stata regolare: se la citazione a giudizio è stata notificata correttamente "a mani" e l'imputato è assente, le successive variazioni d'udienza seguono il principio della rappresentanza da parte del difensore.

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