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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29365/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società responsabile civile ha impugnato sostenendo la nullità della perizia medico-legale disposta in primo grado. Denunciava che il perito nominato (dott. Tommaso Cipriani) si era avvalso, senza autorizzazione del giudice e oltre i limiti consentiti, del contributo valutativo del dott. Nicolucci (non nominato come ausiliario), violando gli artt. 182, 191 e 228 c.p.p. e gli artt. 225-226 c.p.p., con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; perciò chiedeva la declaratoria di nullità della perizia, anche in vista della possibile utilizzazione della stessa nel successivo giudizio civile per la quantificazione del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di oggetto: la società non aveva impugnato le statuizioni dispositive riguardanti la responsabilità o la condanna civile, ma contestava un passaggio motivazionale (la validità della perizia) che non ha inciso sulle decisioni (la quantificazione del danno è stata rimessa al giudice civile e, per la determinazione della pena, il reato è estinto per prescrizione). È stato quindi ritenuto che l'impugnazione non poteva riguardare meri passaggi della motivazione non aventi rilievo decisorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla refusione delle spese in favore della parte civile (euro 3.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato (lesioni personali colpose). La sentenza originaria riguardava tale fattispecie.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità delle misure procedurali: norma attinente agli accertamenti tecnici e alle modalità procedurali; la Corte non ha dato rilievo autonomo alla censura fondata su questa norma perché il vizio denunciato non ha avuto effetto sulle statuizioni impugnate.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità degli atti compiuti in violazione delle norme del contraddittorio. Il ricorrente ha invocato la nullità della perizia ai sensi di questa disposizione per la presunta violazione del diritto di difesa.

  • art. 228, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il perito può avvalersi di ausiliari per attività materiali non valutative. La censura ha sostenuto che il perito si è avvalso di un collaboratore che invece ha espresso valutazioni, oltre i limiti degli ausiliari, e senza autorizzazione.

  • artt. 225 e 226 cod. proc. pen.

    Norme richiamate a supporto della doglianza sulla regolarità delle operazioni peritali e del contraddittorio; la corte ha comunque ritenuto che, nella fattispecie, non sussisteva un vizio rilevante ai fini delle statuizioni impugnate.

  • art. 575, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la legittimazione e l'ambito oggettivo di impugnazione del responsabile civile: il responsabile civile può impugnare solo le statuizioni che incidono direttamente sulla sua posizione (condanna, assoluzione con effetti civili). La Corte ha ritenuto che il ricorso della responsabile civile uscisse da questo ambito.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede che, quando il reato è estinto per prescrizione ma vi è stata condanna ai soli effetti civili, il giudice d'appello decide sugli effetti civili. La sentenza penale che afferma la responsabilità ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile quanto all'esistenza della responsabilità.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'impugnazione delle ordinanze congiuntamente alla sentenza; ricordato in relazione all'ambito soggettivo e oggettivo dell'impugnazione.

  • art. 541 e 542 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle domande di risarcimento proposte dal responsabile civile verso la parte civile/querelante; utili per definire il perimetro delle impugnazioni del responsabile civile.

  • art. 185 cod. pen. e art. 2043 cod. civ.

    Richiamate per collegare la responsabilità penale e la responsabilità civile extracontrattuale: la sentenza penale che accerta la responsabilità può vincolare il giudice civile sulla responsabilità stessa (salvo che quest'ultimo valuti solo entità del danno).

Massime di principio

  • Il responsabile civile (es. assicuratore) ha un ambito di impugnazione limitato: può contestare solo le statuizioni che incidono direttamente sulla sua responsabilità o condanna; non può impugnare meri passaggi motivazionali privi di effetto decisionale.
  • Per far valere la nullità di una perizia è necessario che il vizio abbia concreto rilievo sulle statuizioni impugnate; se la decisione non si è fondata sulla perizia (o la liquidazione è rimessa al giudice civile), l'assenza di danno processuale può rendere inammissibile il ricorso.
  • Quando il giudice penale, dichiarando estinto il reato per prescrizione, conferma la responsabilità civile e rinvia la liquidazione al giudice civile, quella pronuncia è vincolante sulla sussistenza della responsabilità in sede civile: il giudizio civile potrà comunque discutere l'entità del danno ma non l'esistenza della responsabilità ormai accertata.
  • La contestazione di vizi procedurali relativi alla perizia (uso di ausiliari non autorizzati, contributi valutativi di terzi) deve essere sollevata tempestivamente e, se possibile, incidere sulle statuizioni dispositive per essere efficacemente impugnata; altrimenti il rimedio può risultare inammissibile.
  • Se si teme che una perizia invalida venga utilizzata nel successivo giudizio civile, il rimedio pratico è chiedere l'annullamento della perizia in sede penale con impugnazione delle statuizioni che la utilizzano, oppure sollevare l'eccezione nel giudizio civile chiedendo l'esclusione della consulenza quali prove ineccepibili.

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