Cassazione Penale, Sentenza n. 23034/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per concorso in falso ideologico in atto di cessione di quote societarie (per Buizza: attestazione falsa delle sottoscrizioni in qualità di dottore commercialista con potere di autentica). I motivi di ricorso includevano: (i) violazione dell'art. 157 c.p. per omessa declaratoria della prescrizione, con particolare deduzione che nel capo di imputazione non era stata adeguatamente contestata l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 (natura fidefacente dell'atto); (ii) vizio nella ammissione delle prove per presunto irregolare deposito della lista testimoniale del primo giudizio; (iii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità del teste Iaconelli e alla valutazione della falsità della scrittura (discrepanze fra atto cartaceo con firme apocrife e atto nativo digitale sottoscritto digitalmente); (iv) per Airoldi, ulteriore doglianza sulla mancata distinzione motivazionale rispetto ad un coimputato assolto e sulla non prova dell'evento pregiudizievole a carico di altri soggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi quanto al difetto di contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, c.p.: il capo d'imputazione non richiamava né espressamente né mediante formule equivalenti la natura fidefacente dell'atto, e quindi l'aggravante non poteva essere ritenuta in sentenza. Esclusa tale aggravante, il termine di prescrizione ordinario era già decorso (reato commesso l'11/4/2014; prescrizione ordinaria 7 anni e 6 mesi), con estinzione del reato già dal 2022. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha inoltre chiarito che non sussistono elementi tali da giustificare una assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante fidefacente non può essere valorizzata se non adeguatamente contestata nell'imputazione.
Norme richiamate
Regola il termine di prescrizione. La Corte ha applicato il calcolo del termine ordinario (7 anni e 6 mesi) escludendo l'aggravante contestuale che avrebbe allungato il termine; in mancanza dell'aggravante il reato è estinto per prescrizione.
Norma incriminatrice del falso ideologico richiamata nell'imputazione come capo d'accusa principale.
Prevede la circostanza aggravante per i falsi relativi ad atti fidefacenti. La Corte ha ritenuto che tale aggravante non sia stata adeguatamente contestata nell'atto di imputazione (né con richiamo normativo né con descrizione equivalente della natura fidefacente), per cui non poteva essere valorizzata in sentenza.
Disciplina l'assoluzione per inesistenza del fatto o per non aver commesso il fatto. La Corte ha precisato che l'assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, è possibile solo quando l'insussistenza del fatto o l'innocenza emergano dagli atti in modo incontestabile; nel caso di specie non sussistevano tali elementi, ragion per cui si è proceduto all'annullamento per prescrizione e non all'assoluzione nel merito.
Sez. U., n. 24906 del 18/4/2019 (Sorge)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: per la fattispecie aggravata di falso in atto pubblico (atto fidefacente) è necessario che l'imputazione esponga la natura fidefacente dell'atto o la indichi mediante formule equivalenti; la mera indicazione dell'atto non è sufficiente.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. solo quando l'insussistenza del fatto o l'innocenza emergano in modo assolutamente non contestabile dagli atti; altrimenti la declaratoria della causa estintiva (es. prescrizione) impone l'annullamento senza rinvio per gli effetti penali.
Massime di principio
- Se l'aggravante (es. natura fidefacente di un atto) non è espressamente o equivalmente indicata nel capo di imputazione, essa non può essere qualificata in sentenza: ciò può incidere sul computo del termine di prescrizione e portare all'estinzione del reato.
- Quando in sede di legittimità emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) derivante da vizio formale nell'imputazione, il giudice di legittimità annulla la sentenza senza rinvio agli effetti penali; una pronuncia di assoluzione nel merito è possibile solo se l'inesistenza del fatto o l'innocenza risultano in modo incontrovertibile dagli atti.
- Obiezioni processuali relative all'ammissione delle prove (es. presunto irregolare deposito della lista testi) possono essere rilevanti, ma perdono efficacia se il giudizio in cassazione si risolve per una causa estintiva autonoma; pertanto è importante contestare tempestivamente e con precisione tali vizi nel merito procedurale.
- Nel valutare la falsità di una scrittura sottoscritta digitalmente, è cruciale dimostrare la corrispondenza o la discrepanza tra l'atto nativo digitale e le copie cartacee: doglianze tecniche su documenti digitali devono essere adeguatamente specificate e documentate nei gradi di merito.
- La distinzione delle posizioni tra più imputati richiede che il giudice motivi in modo puntuale l'effetto pregiudizievole subito da ciascun soggetto; l'assenza di motivazione specifica rispetto a coimputati può costituire profilo impugnabile.
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