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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12128/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva giudicato in relazione a una rapina. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina di lieve entità. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare elementi idonei a ridimensionare la gravità del fatto. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché nella sentenza impugnata erano già presenti valutazioni sufficienti a escludere la lieve entità, sia per le modalità dell'azione sia per il comportamento tenuto dall'imputato immediatamente dopo la sottrazione del denaro nei confronti degli operanti di polizia intervenuti sul posto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza di merito conteneva elementi idonei a sorreggere il mancato riconoscimento della rapina di lieve entità, con riferimento alle modalità dell'azione e alla condotta successiva dell'imputato verso gli operanti intervenuti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La circostanza attenuante della rapina di lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto; può essere esclusa quando le modalità della condotta e il comportamento tenuto subito dopo il fatto denotino una gravità non marginale.

  • art. 606 c.p.p.

    violazione di legge e difetto di motivazione

    Il ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizio di motivazione è manifestamente infondato se la sentenza impugnata contiene già un apprezzamento logico e non illogico degli elementi decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della lieve entità nella rapina non può essere riconosciuta quando la complessiva gravità del fatto risulti incompatibile con una valutazione di minima offensività, avuto riguardo sia alle modalità esecutive sia alla condotta immediatamente successiva del reo.
  • Il vizio di motivazione non sussiste, e il motivo di ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, quando la sentenza di merito abbia già esplicitato in modo non illogico le ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante.
  • La valutazione di lieve entità non si esaurisce nel solo valore economico della sottrazione, ma richiede un giudizio complessivo sulle caratteristiche della condotta criminosa e sul comportamento dell'agente nel contesto del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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