Cassazione Penale, Ordinanza n. 35363/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità e quindi non punibile. La Corte di cassazione ha esaminato il motivo alla luce dei criteri elaborati in tema di particolare tenuità del fatto, rilevando che la valutazione è complessa e deve tener conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. Nel caso concreto, ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato le modalità particolarmente insidiose della condotta, posta in essere con astuzia ai danni di una turista straniera lontana dal proprio paese, nonché la precedente reiterazione di arresti in flagranza per tentato furto con destrezza, elemento utile a descrivere la peculiare abilità dell'imputato. Secondo la Cassazione, la motivazione impugnata era immune da manifeste illogicità e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta; nel caso deciso non ricorrevano i presupposti per applicarla.
La valutazione della tenuità deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; tale apprezzamento appartiene al giudice di merito e è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Costituisce il parametro discrezionale cui il giudice deve attenersi per valutare la gravità del fatto e il bisogno di pena.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva e concreta di tutte le circostanze rilevanti, con particolare riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
- Il giudice non è tenuto a esaminare in modo analitico tutti gli indici di valutazione, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio di tenuità.
- La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. deve dare conto delle concrete modalità esecutive del fatto e non può risolversi in formule stereotipate o clausole di stile.
- La valutazione circa la particolare tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.
- Pregresse condotte sintomatiche di particolare abilità criminosa possono essere valorizzate, non per affermare automaticamente l'abitualità, ma per apprezzare la specifica offensività e la minore meritevolezza di non punibilità del fatto contestato.
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