Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21002/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice ATA volta ad accertare il diritto a essere inserita nelle graduatorie prioritarie previste dalla normativa emergenziale per l’assegnazione delle supplenze temporanee del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta, ritenendosi sufficiente che la lavoratrice avesse prestato servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico 2009/2010, pur avendo lavorato in più istituzioni scolastiche e sulla base di più contratti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009, dell’art. 2 del d.m. n. 100/2009 e dell’art. 1, comma 2, del d.m. n. 68/2010. Secondo il ricorrente, la legge richiedeva una supplenza di almeno 180 giorni, e i decreti ministeriali avevano legittimamente specificato che tale requisito dovesse maturare in un’unica istituzione scolastica; pertanto, chi avesse svolto supplenze in scuole diverse non avrebbe avuto diritto all’inclusione. La resistente ha difeso la sentenza impugnata sostenendo la correttezza dell’interpretazione che valorizzava la sola durata complessiva della supplenza, senza introdurre un requisito non previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disposizione di legge, letta in modo costituzionalmente orientato, non consenta di introdurre per via regolamentare il requisito dell’unicità dell’istituzione scolastica, poiché tale limite compare soltanto nei decreti ministeriali e non trova una chiara base nel testo legislativo né nella sua ratio. La Corte ha quindi confermato il dispositivo della sentenza d’appello, che aveva disapplicato la normativa sublegislativa nella parte in cui escludeva la lavoratrice dall’inclusione nelle graduatorie prioritarie. Quanto alle spese, ha applicato il principio di soccombenza a carico del ricorrente e ha dato atto della non debenza del raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 134/2009

    una supplenza di almeno centottanta giorni

    la norma richiede una supplenza almeno di 180 giorni nell’anno scolastico, ma non contiene un espresso requisito di unicità dell’istituzione scolastica; non è consentito ricavarvi una discriminazione non chiaramente prevista dal testo.

  • art. 7, comma 4-ter, d.l. n. 194/2009

    ha esteso l’efficacia della disciplina anche all’anno scolastico 2010/2011.

  • art. 2 d.m. n. 100/2009

    ha introdotto il requisito dell’unicità dell’istituzione scolastica per il conseguimento della supplenza di 180 giorni, ma in parte qua è stato ritenuto privo di sufficiente base nella legge.

  • art. 1, comma 2, d.m. n. 68/2010

    ha riprodotto la disciplina attuativa per l’anno successivo, con il medesimo limite dell’unicità della scuola, ritenuto non conforme alla legge.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha confermato il dispositivo della decisione impugnata pur correggendone in parte la motivazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non comporta il raddoppio del contributo unificato quando il ricorrente è un’amministrazione dello Stato.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    regolano la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria prevede un requisito in termini generali, la fonte secondaria non può introdurre un’ulteriore causa di esclusione non chiaramente desumibile dal testo di legge.
  • In presenza di un dubbio interpretativo che comporti una disparità di trattamento tra soggetti in situazione analoga, il giudice deve preferire l’interpretazione conforme a Costituzione che eviti una discriminazione arbitraria.
  • Il riferimento legislativo a un determinato numero minimo di giorni di supplenza non equivale, di per sé, alla previsione che tale periodo debba essere maturato in un’unica istituzione scolastica, se il testo non lo stabilisce espressamente.
  • La ratio di una disciplina volta ad assicurare qualità e continuità del servizio scolastico non coincide necessariamente con la sola continuità didattica, e non può essere unilateralmente ristretto il suo ambito applicativo in assenza di un chiaro fondamento normativo.
  • La Corte può confermare il dispositivo della sentenza impugnata anche correggendone la motivazione, quando il risultato decisorio sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.