Parere n. 706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Luana Villa e Alessandro Violante e da Adape - Associazione docenti e ATA paritarie europee contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, relativo all’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee nell’anno scolastico 2010/2011
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 nella parte in cui non estendeva l’inserimento negli elenchi prioritari e la partecipazione ai progetti regionali convenzionati con gli Uffici scolastici regionali al personale docente, educativo e ATA che avesse prestato servizio presso scuole paritarie. La questione consisteva nello stabilire se l’esclusione fosse illegittima per contrasto con la disciplina primaria e se il servizio prestato presso istituzioni scolastiche paritarie potesse essere equiparato, ai fini del beneficio, al servizio prestato presso scuole statali. Nel corso del procedimento la Sezione aveva inoltre richiesto chiarimenti istruttori e verifiche sulla persistenza dell’interesse, rimaste senza riscontro.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009, convertito dalla l. n. 167/2009, prevedeva direttamente la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee per il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e per il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti o provinciali ad esaurimento, purché il precedente servizio fosse stato prestato presso scuole statali e ricorressero gli ulteriori requisiti stabiliti dalla norma. La disposizione primaria non includeva il servizio prestato presso scuole paritarie. Poiché il D.M. n. 68/2010 si limitava a dare attuazione alla norma primaria, la sua conformità alla legge escludeva i vizi di legittimità dedotti. La Sezione ha richiamato, in senso conforme, il proprio parere n. 1095 dell’8 aprile 2015 e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Esclusione del servizio prestato presso scuole paritarie
La mancata estensione del beneficio al personale che aveva prestato servizio presso scuole paritarie non costituisce vizio del decreto ministeriale, poiché l’esclusione è già prevista dalla norma primaria attuata, che riferisce il beneficio al servizio prestato presso scuole statali.
Conformità del D.M. n. 68/2010 alla norma primaria
Il decreto ministeriale si limita a dare attuazione all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 134/2009; pertanto non può essere censurato per non avere ampliato la platea dei beneficiari oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Istruttoria e persistenza dell’interesse
Le richieste istruttorie rivolte al Ministero e ai ricorrenti sono rimaste senza riscontro. La Sezione ha comunque deciso il ricorso allo stato degli atti, ritenendo determinante la conformità del decreto alla disciplina legislativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.l. 25 settembre 2009, n. 134
per l’anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento [...] e al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti [...] e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato [...] nell’anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico [...] una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare [...] la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo
La norma primaria individua tassativamente i destinatari della precedenza assoluta e richiede che il servizio rilevante sia stato prestato presso scuole statali, senza comprendere il servizio presso scuole paritarie.
legge 24 novembre 2009, n. 167
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 134/2009, la cui disciplina costituisce la base legislativa del D.M. n. 68/2010.
È richiamata dalla norma primaria quale disciplina derogata, per l’anno scolastico considerato, in materia di conferimento delle supplenze.
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lettera c)
Individua le graduatorie ad esaurimento nelle quali devono essere inseriti i docenti destinatari della precedenza prevista dalla norma primaria.
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 554
Individua le graduatorie permanenti del personale ATA rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina.
D.M. n. 68 del 30 luglio 2010
Attua la disciplina legislativa sulla formazione degli elenchi prioritari per il conferimento delle supplenze temporanee e non può estendere il beneficio oltre la platea definita dalla legge.
parere del Consiglio di Stato n. 1095 dell’8 aprile 2015
È richiamato quale precedente conforme in analoga fattispecie, nel senso della legittimità dell’esclusione del servizio prestato presso scuole paritarie.
Massime di principio
- Quando un decreto ministeriale si limita ad attuare una norma primaria che individua tassativamente i destinatari di un beneficio, il decreto non può essere censurato per non avere esteso il beneficio a categorie non comprese dalla legge.
- Ai fini dell’accesso a una precedenza o a un beneficio previsto dalla legge per il personale scolastico, il servizio prestato presso scuole paritarie non può essere equiparato al servizio presso scuole statali se la norma primaria individua espressamente quest’ultimo quale requisito.
- L’amministrazione attuatrice non può ampliare con fonte secondaria la platea dei beneficiari definita dalla fonte primaria, anche quando l’estensione sia richiesta sulla base di una prospettata equiparazione tra situazioni lavorative.
Impugnazione del D.M. n. 68/2010 sulle supplenze prioritarie
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti e personale ATA in servizio presso scuole paritarie, nonché da un’associazione rappresentativa, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. È stato impugnato il D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, relativo all’inserimento negli elenchi prioritari per il conferimento di supplenze temporanee nell’anno scolastico 2010/2011.
Premesse e svolgimento del procedimento
I ricorrenti, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti, contestavano il decreto nella parte in cui non consentiva di beneficiare della precedenza assoluta sulla base del servizio prestato presso scuole paritarie. Contestavano inoltre la mancata ammissione ai progetti attuati dalle Regioni in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
Il Ministero aveva trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso. Con il parere interlocutorio n. 422 del 1° febbraio 2013, la Sezione aveva disposto la trasmissione della relazione ai ricorrenti. Successivamente, con note del 5 febbraio 2024 e del 6 ottobre 2025, aveva chiesto chiarimenti sia al Ministero sia ai ricorrenti, rispettivamente sull’esecuzione degli incombenti istruttori e sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Nessun riscontro è stato fornito; la Sezione ha quindi esaminato l’affare allo stato degli atti.
Quadro normativo
La disciplina applicabile era contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2009, n. 167. La norma, in deroga alla l. n. 124/1999 e ai regolamenti sul conferimento delle supplenze, prevedeva la precedenza assoluta per le supplenze relative all’assenza temporanea dei titolari.
I beneficiari erano i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti o provinciali ad esaurimento, purché avessero già stipulato un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, oppure avessero conseguito una supplenza di almeno 180 giorni nell’anno scolastico precedente, oltre agli ulteriori requisiti previsti dalla disposizione.
Questione esaminata
La questione centrale consisteva nello stabilire se il servizio prestato presso una scuola paritaria potesse essere considerato equivalente al servizio prestato presso una scuola statale ai fini dell’inserimento negli elenchi prioritari e dell’accesso ai progetti regionali convenzionati.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che la platea dei beneficiari non era stata definita autonomamente dal decreto ministeriale, ma direttamente dalla norma primaria. Quest’ultima prendeva in considerazione il personale che avesse maturato il prescritto servizio nell’ambito delle scuole statali e non comprendeva il personale che avesse prestato servizio presso istituzioni scolastiche paritarie.
Il D.M. n. 68/2010 si limitava pertanto a dare attuazione alla legge, senza introdurre una disciplina autonomamente restrittiva o illegittima. L’amministrazione non avrebbe potuto estendere con decreto ministeriale il beneficio a una categoria non inclusa dal legislatore.
La Sezione ha richiamato il precedente parere n. 1095 dell’8 aprile 2015, reso in analoga fattispecie e conforme alla soluzione adottata.
Conclusioni
Considerata la conformità del decreto impugnato alla norma primaria, la Sezione ha escluso la sussistenza dei vizi di legittimità dedotti dai ricorrenti. Il parere è stato quindi espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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