Cassazione Penale, Sentenza n. 39287/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale perché il Tribunale ha ritenuto assente una prognosi favorevole di reinserimento sociale. Il difensore ha contestato che il Tribunale ha richiesto un'ammissione di responsabilità non necessaria e ha valutato negativamente il riferimento esterno (il nuovo compagno), pur trattandosi di persona con domicilio, lavoro regolare e senza contatti con la criminalità, avvalorando negativamente solo un episodio di guida in stato di ebbrezza con incidente.
La decisione
Il giudice dell'impugnazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione del Tribunale manifestamente illogica. In particolare ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato negativamente il riferimento esterno sulla base di elementi insufficienti (rapporti occasionali con figli, episodio isolato di guida in stato d'ebbrezza) senza considerare il domicilio, l'attività lavorativa e l'assenza di legami criminali, e senza svolgere approfondimenti istruttori che l'art. 47 ord. pen. consente e che risultavano necessari. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiama il limite nella enunciazione del motivo di impugnazione, utilizzato qui per indicare che il motivo è stato esposto nei limiti strettamente necessari; non incide sul merito della valutazione dell'affidamento.
art. 47 ordinamento penitenziario
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza poteri istruttori nel valutare le istanze di misure alternative; secondo la sentenza, in presenza di dubbi sull'affidabilità del riferimento esterno il Tribunale deve attivare tali approfondimenti istruttori prima di negare la misura.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n.1410 del 30/10/2019, dep. 2020)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924
Richiama il principio secondo cui nel giudizio prognostico va valutata l'esistenza di un percorso di revisione critica del passato del condannato; tuttavia la valutazione deve essere bilanciata con altri indicatori (rete di sostegno, comportamento successivo al reato) e motivata logicamente.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede un doppio giudizio prognostico: la disponibilità a revisione critica del passato e la concreta idoneità del progetto esterno di sostegno.
- L'ammissione di responsabilità non è condizione necessaria per ottenere l'affidamento in prova; il Tribunale non può pretendere un'ammissione formale come premessa imprescindibile.
- Nella valutazione del riferimento esterno vanno considerati elementi concreti (domicilio stabile, lavoro regolare, assenza di legami criminosi) e non possono prevalere esclusivamente giudizi sulla vita privata o episodi isolati senza ulteriori accertamenti.
- Un episodio isolato (es. guida in stato d'ebbrezza) non basta di per sé a escludere la capacità del riferimento esterno di sostenere il progetto di reinserimento, salvo elementi che mostrino una dipendenza o una continuità del rischio.
- Se emergono dubbi sull'affidabilità del riferimento esterno, il Tribunale deve esercitare i poteri istruttori (art. 47 ord. pen.) e compiere approfondimenti prima di rigettare l'istanza.
- La motivazione del provvedimento deve essere logica e coerente: una motivazione manifestamente illogica può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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