Cassazione Penale, Sentenza n. 3396/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato era sottoposto a custodia cautelare in relazione ai reati di partecipazione a associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e estorsione aggravata dall'ipotesi mafiosa. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) contraddittorietà della motivazione perché non sarebbe stato considerato adeguatamente il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni di Luigi Caputo del 29.12.2015 erano genuine e rafforzate da una successiva denuncia relativa a un tentativo estorsivo, durante la quale i Caputo non avrebbero riconosciuto Tabasco anche se presente in foto; (ii) vizio motivazionale per non avere valutato le esigenze familiari poste a supporto della modifica della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'estorsione consumata nel dicembre 2015, osservando che l'informativa della Questura del 26.08.2016 non costituiva un novum tale da scalfire il quadro indiziario già formato e che, anzi, immagini acquisite documentavano ripetuti accessi del ricorrente presso l'esercizio delle vittime, indebolendo l'attendibilità delle loro dichiarazioni; inoltre le dichiarazioni dei Caputo si riferivano a un diverso episodio e potevano aver mutato nel tempo. Sul secondo motivo ha ritenuto generica la censura rispetto all'ostativa presunzione cautelare derivante dall'elevata gravità indiziaria connessa all'ipotesi associativa, e quindi non fondata la richiesta di attenuazione della misura per esigenze familiari. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta centrale per valutare la gravità indiziaria e giustificare la persistenza della misura carceraria come strumento adeguato di cautela
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione al trattamento del procedimento in forma cartolare (decisorio sulla base degli atti senza udienza)
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Richiamato insieme al precedente per la disciplina del procedimento cartolare durante il periodo emergenziale
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma che impone adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ne ha disposto l'esecuzione al termine del rigetto
Massime di principio
- La persistenza di gravità indiziaria, specie se connessa a ipotesi di associazione mafiosa (art. 416-bis), rende difficile per il giudice sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive: le esigenze familiari sono valutate ma subordinate alla gravità degli indizi.
- Perché un elemento probatorio nuovo incida sulla misura cautelare occorre che sia realmente "novum" e idoneo a scalfire il precedente giudizio di gravità indiziaria; semplici ricostruzioni alternative o documenti già riconducibili al fascicolo non sono normalmente sufficienti.
- La valutazione della credibilità delle vittime e dei testimoni è rimessa al giudice; prove oggettive (es. immagini/video) possono rafforzare la posizione accusatoria e neutralizzare dichiarazioni contrarie delle parti offese.
- In sede di Cassazione i rilievi sulla motivazione sono esaminati sul piano della legge e della logica; censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto o in proposte alternative di ricostruzione sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
- Quando il procedimento è trattato in forma cartolare, la decisione può essere adottata sulla base della documentazione disponibile senza ulteriore istruttoria; ciò non cambia il principio che il riesame della misura richiede elementi concreti e specifici per la modifica.
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