Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39964/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dal curatore di diversi fallimenti per ottenere l'inefficacia di un atto di trasferimento di quota indivisa di un immobile, compiuto da uno dei soggetti coinvolti a favore di altri due. Il curatore assumeva che il proprio credito verso il disponente derivasse da danni asseritamente cagionati alle società fallite in qualità di componente e presidente di collegi sindacali; i convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti della revocatoria, sostenendo che il credito fosse solo potenziale al momento dell'atto e che il corrispettivo fosse congruo. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando inefficace la compravendita e ordinando la restituzione del bene alla curatela; la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli confermando la revocatoria ma escludendo la condanna alla restituzione. In cassazione gli eredi dei convenuti hanno proposto tre motivi, ma nel frattempo è stata depositata una transazione tra curatore e debitore originario con dichiarazione di estinzione del credito; i ricorrenti hanno quindi dedotto la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la transazione intervenuta tra curatore e debitore originario aveva estinto il credito posto a base dell'azione revocatoria. Venuto meno il credito, vengono meno anche i presupposti per la conservazione della garanzia patrimoniale e, quindi, l'utilità concreta della pronuncia sulla revocatoria. Non essendosi costituita la controparte, la Corte non ha provveduto sulle spese e non ha disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore e presuppone l'esistenza del credito; se il credito viene meno successivamente, difetta l'interesse alla coltivazione della revocatoria.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla transazione e all'estinzione del credito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in Adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria, anche quando il credito sia litigioso, ha natura strumentale e condizionata rispetto all'accertamento della sussistenza del credito da tutelare.
  • Se il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria si estingue per effetto di una transazione o di altro fatto sopravvenuto, viene meno l'interesse a proseguire il giudizio e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'accertamento di inefficacia dell'atto dispositivo resiste solo finché permane la situazione giuridica sostanziale che giustifica la conservazione della garanzia patrimoniale; in mancanza di credito non è più configurabile un'utilità concreta della pronuncia.
  • Quando la controparte non si costituisce e il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.