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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21941/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Montella, autorizzandone l'acquisto e la detenzione nella camera di pernottamento di compact disk musicali e di un lettore digitale. L'Amministrazione penitenziaria ha contestato la decisione sostenendo la necessità di bilanciare l'interesse trattamentale del detenuto con le esigenze di sicurezza previste dal regime differenziato dell'art. 41-bis, e ha rilevato che l'introduzione di lettori e CD comporterebbe oneri organizzativi e di controllo (ispezione/apertura/ascolto dei contenuti) non esigibili con le risorse disponibili. Inoltre è stato prospettato il rischio specifico dei contenuti (es. brani neomelodici potenzialmente criptici) e fatto riferimento alla circolare DAP n.14/2017 e all'art. 14 della stessa in relazione a dispositivi similari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall'Amministrazione e dal Ministero: ha confermato il principio che, pur non essendo in assoluto vietato l'uso di CD e lettori per detenuti in 41-bis, l'Amministrazione può negare l'autorizzazione se la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti comporta inesigibili oneri organizzativi. Tuttavia, nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva accertato che i lettori erano acquistati tramite l'impresa di mantenimento, privi di collegamenti esterni, sigillati e che i CD sarebbero stati forniti analogamente, misure ritenute adeguate per garantire la sicurezza; i ricorrenti non hanno fornito dati specifici sulle risorse necessarie né dettagli sul numero di supporti da controllare, e hanno introdotto, in sede di ricorso, argomentazioni nuove sul rischio dei contenuti che risultano inammissibili. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti senza condanna alle spese a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede il regime penitenziario differenziato finalizzato a impedire comunicazioni illecite; autorizza restrizioni per esigenze di sicurezza e implica che l'Amministrazione possa limitare l'accesso a oggetti/software quando la loro gestione richieda adempimenti inesigibili

  • Circolare DAP n. 14 del 2/10/2017

    Fornisce indicazioni operative sulle autorizzazioni di apparecchiature in carcere (es. radioline) e i relativi accorgimenti tecnici; la Corte valuta la corretta applicazione della circolare nella verifica delle misure di messa in sicurezza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione dei motivi di ricorso: i ricorrenti hanno denunciato vizi nei limiti consentiti da questa disposizione e la Corte ha valutato la specificità delle doglianze alla luce di tale disciplina

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45215 del 15/10/2021; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021

    Indirizzo costante della Corte secondo cui è legittimo il diniego dell'Amministrazione all'introduzione di CD e lettori in 41-bis quando la messa in sicurezza comporti inesigibili oneri organizzativi; il giudice di sorveglianza deve verificare puntualmente l'effettiva incidenza organizzativa delle misure richieste

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto a preferenze ricreative (es. musica) va bilanciato con le esigenze di sicurezza del regime 41-bis; non è un diritto assoluto quando la gestione comporta oneri inesigibili
  • L'Amministrazione può negare l'autorizzazione se dimostra che la messa in sicurezza dei dispositivi/supporti richiede risorse umane/materiali non disponibili o eccessive; tale dimostrazione deve essere specifica e non meramente generica
  • Il giudice di sorveglianza deve verificare concretamente le misure tecniche proposte (es. acquisto tramite impresa di mantenimento, lettori senza wireless, sigillatura, supporti non riscrivibili) e la loro incidenza organizzativa prima di confermare o revocare il diniego
  • Argomentazioni e motivi nuovi introdotti in sede di gravame che non erano nel reclamo innanzi al giudice di merito possono risultare inammissibili
  • Misure pratiche compatibili con 41-bis includono: dispositivi privi di connessioni esterne, lettori non riscrivibili, fornitura tramite canali controllati e possibilità di rifiutare specifici supporti qualora i contenuti presentino rischi chiari
  • Per l'Amministrazione è consigliabile documentare preventivamente (numero di oggetti, tempo e personale necessari per i controlli, procedure adottate) per sostenere un eventuale diniego in giudizio

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