Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della sentenza che, al termine del giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per l'anno 2014, per un ammontare di euro 533.180,00, con condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. L'unico motivo articolato deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-quater e ss. cod. proc. pen., nonché richiamo alla sentenza n. 174/2022 della Corte Costituzionale. Il ricorrente lamenta il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova: sostiene che la Corte d'appello non avrebbe valutato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e non avrebbe considerato le circostanze attenuanti e la collaborazione successiva con l'Agenzia delle Entrate, oltre a sostenere che non dovrebbero essere ostative le precedenti vicende giudiziarie (uno dei precedenti non punibile ai sensi dell'art. 131-bis e l'altro estinto per buon esito di una precedente messa alla prova). Si contesta inoltre la presunta contraddittorietà tra il rifiuto della messa alla prova e la concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente fossero generiche e non avessero dato un contraddittorio specifico rispetto alla motivazione della Corte d'appello, che aveva fondato il diniego della messa alla prova sulla gravità oggettiva della condotta (l'elevata somma di IVA non versata) e su elementi negativi di personalità del reo (condotta non episodica). La Corte di legittimità ha inoltre osservato che la valutazione sull'ammissione alla messa alla prova è un giudizio prognostico di merito insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato, e che non sussiste contraddizione tra il rifiuto della messa alla prova e la successiva concessione della sospensione condizionale della pena, che è fondata su valutazioni successive e sul consolidamento della responsabilità. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Definisce il reato di omesso versamento dell'IVA; la norma è stata applicata per accertare la responsabilità del ricorrente per l'omesso versamento relativo al 2014 per euro 533.180,00.
Regolano la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti; la Corte ha richiamato che l'ammissione è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale.
artt. 464-quater e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai profili di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non si siano confrontate specificamente con la motivazione impugnata, rendendo il ricorso inammissibile.
Impone che il ricorso contenga una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le deduzioni erano generiche e non mettevano a confronto le argomentazioni della sentenza impugnata.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli indicatori della personalità e della condotta del reo; la Corte ha ricordato che tali elementi alimentano il giudizio prognostico sulla possibilità di astensione dal commettere nuovi reati, rilevante per la messa alla prova.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione.
Prevede cause di non punibilità (es. per particolare tenuità del fatto); la Corte ha rilevato che alcuni precedenti menzionati dal ricorrente risultavano non punibili o estinti, e ciò non impone automaticamente l'ammissione alla messa alla prova se sussistono altri elementi ostativi.
art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riguarda la connessione fra reati; la questione costituzionale sollevata rispetto al divieto di nuova messa alla prova per reati connessi è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché il diniego si basava su altri elementi ostativi.
Sentenza Corte Cost. n. 174/2022
Richiamata dal ricorrente in relazione ai limiti all'ammissione ripetuta alla messa alla prova; la Corte di legittimità ha osservato che il richiamo non era decisivo nel caso concreto poiché il diniego era motivato sulla base della gravità della condotta e della personalità del ricorrente.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio sulla assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ai fini della sanzione pecuniaria); la Corte ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa e ha applicato la sanzione.
Massime di principio
- L'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova è un giudizio prognostico di merito: la sua valutazione è discrezionale e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La gravità oggettiva del reato (es. l'ammontare dell'imposta non versata) e gli elementi attinenti alla personalità e alla reiterazione della condotta sono ostativi importanti all'ammissione alla messa alla prova.
- Perché un ricorso in Cassazione sia ammissibile è necessario un confronto specifico e argomentato con le ragioni espresse nella sentenza impugnata; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Non vi è necessariamente contraddizione tra il diniego della messa alla prova e la successiva concessione della sospensione condizionale della pena: si tratta di valutazioni prognostiche differenti effettuate in momenti diversi del procedimento.
- Precedenti giudiziari non automaticamente escludono l'ammissione alla messa alla prova se risultano non punibili o estinti, ma il loro ruolo va valutato nel quadro complessivo della personalità e della condotta del ricorrente.
- La rilevanza di pronunce costituzionali o di dubbia interpretazione normativa va valutata sempre alla luce delle motivazioni concrete che hanno determinato il diniego dei benefici processuali nel caso specifico.
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