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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34454/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 che ha revocato il beneficio dell'indulto concesso il 04/05/2021. La revoca è stata motivata dall'esistenza di sentenza irrevocabile del 30/06/2021 (divenuta definitiva il 12/09/2023) che ha accertato: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416bis c.p.) dal 20/09/1995 fino a maggio 2010 e reati di tentate lesioni personali e reati in materia di armi commessi il 28/08/2008, fatti ricadenti nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n.241/2006 (01/08/2006). Il ricorrente ha dedotto che la Corte che concesse l'indulto era già a conoscenza delle condanne (o di parte di esse) e che, per il reato associativo, il tempus commissi delicti favorevole al reo è riferibile al momento dell'adesione (1995) e non alla protrazione; inoltre i reati fine avevano pena inferiore a due anni e quindi non integrerebbero la causa ostativa prevista dalla legge sull'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'effettiva conoscenza, da parte del collegio che concesse l'indulto, delle sentenze poi ritenute ostative; la semplice conoscibilità in atti non vale senza prova dell'effettiva conoscenza. Ha inoltre affermato che la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 richiede una condanna definitiva (passata in giudicato) e che, in caso di reato permanente (come l'art. 416bis), per la revoca dell'indulto è sufficiente che «un qualsiasi segmento del reato» ricada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge. Ha escluso l'applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 40986/2018 (successione delle leggi penali) al caso dell'associazione mafiosa permanente. Infine ha osservato che, anche ove i reati autonomi di tentate lesioni/armi fossero già divenuti giudicati, le pene ad essi afflitte (1 anno e 8 mesi) non raggiungevano la soglia di 2 anni prevista dalla norma per la revoca.

Norme richiamate

  • legge n. 241/2006, art. 1, comma 3

    «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni»

    La Corte ha applicato la norma per disporre la revoca dell'indulto quando sussiste una condanna definitiva per un delitto non colposo con pena detentiva >= 2 anni e quando, per reati permanenti, anche un segmento del reato ricadente nel quinquennio è sufficiente

  • art. 416bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Considerato reato permanente: ai fini della revoca conta che un segmento della condotta sia caduto nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto; il tempus della protrazione della partecipazione è rilevante

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di motivazione e violazione di norme di impugnazione, ma la Cassazione ha ritenuto i motivi infondati

  • art. 674 c.p.p.

    Richiamato nella censura dell'erronea applicazione delle norme sull'indulto; la Corte ha valutato la rilevanza degli atti noti al giudice concedente e l'effettiva conoscenza

  • art. 2 c.p.

    Citato dal ricorrente in relazione ai principi di applicazione temporale della legge penale favorevole; la Corte ha escluso la sua operatività nel caso di reato permanente come l'art. 416bis

  • Sez. un. n. 40986 del 19/07/2018 (giurisprudenza)

    Principio sulla successione delle leggi penali (applicare la legge vigente al momento della condotta): la Corte ha precisato che tale principio non si applica ai reati permanenti la cui consumazione si prolunga nel tempo, per i quali conta la presenza di un segmento nel periodo rilevante

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto richiede una condanna definitiva (passata in giudicato) per un delitto non colposo con pena detentiva non inferiore a due anni; senza giudicato non è valutabile la causa ostativa
  • Per reati permanenti (es. associazione mafiosa) ai fini della revoca è sufficiente che un "segmento" del reato cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto; non conta solo la data di adesione iniziale
  • Il ricorrente che contesta la revoca deve provare l'effettiva conoscenza, da parte del giudice che concesse il beneficio, degli elementi ostativi: la mera conoscibilità degli atti non equivale a prova di conoscenza effettiva
  • Il principio di applicazione della legge penale più favorevole (Sez. Un. 40986/2018) non è automaticamente estendibile ai reati permanenti la cui protrazione produce effetti processuali successivi
  • Se parti autonome di condotte (reati fine) sono state giudicate con pena inferiore alla soglia prevista dalla norma sull'indulto (<2 anni), tali condanne non giustificano la revoca

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