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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40035/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto censurava, in sostanza, il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, contestando la graduazione della sanzione e gli aumenti/diminuzioni applicati. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva un ambito rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era congrua; ha inoltre ritenuto il motivo generico per indeterminatezza, perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione fossero censurati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla determinazione della pena, osservando che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata conteneva un congruo richiamo agli elementi ritenuti rilevanti. Ha inoltre evidenziato la genericità del motivo per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 216, comma 1, n. 2, 223 e 219 R.D. n. 267/1942

    norme poste a base della condanna per bancarotta fraudolenta confermata in appello; il ricorso non le contesta direttamente ma impugna la sola determinazione della pena

  • artt. 132 e 133 c.p.

    criteri legali cui deve attenersi il giudice di merito nella graduazione della pena e nella determinazione della pena base

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e indichino con precisione gli elementi posti a base della censura; la genericità comporta inammissibilità

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo e della manifesta illogicità.
  • È sufficiente, ai fini della motivazione sulla pena, un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'argomentazione analitica su ogni singolo dato.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico: il ricorrente deve indicare puntualmente quali passaggi della motivazione siano erronei o illogici, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La contestazione sulla sola determinazione della pena, quando non accompagna una critica specifica e argomentata, non è idonea a superare il controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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