Cassazione Civile, Ordinanza n. 00304/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana: le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale speciale, avevano rideterminato in aumento il fondo crediti di dubbia esigibilità e avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2016. La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe sindacato una legge regionale di approvazione del rendiconto (l.r. n. 26/2021) e non una mera deliberazione contabile. La Procura generale presso la Corte dei conti ha proposto a sua volta ricorso, denunciando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, assumendo che dopo la legge regionale di approvazione del rendiconto il giudice contabile fosse privo di potere giurisdizionale. Entrambi i ricorsi si fondano sull'asserita interferenza tra il giudizio di parificazione e la successiva approvazione legislativa del rendiconto da parte dell'assemblea regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate sia la censura della Regione sia quella della Procura generale, valorizzando la pronuncia della Corte costituzionale n. 184/2022, che ha chiarito come spetti allo Stato, e per esso alla Corte dei conti in speciale composizione, esercitare la funzione giurisdizionale sul giudizio di parificazione. La Cassazione ha ribadito che il giudizio contabile ha ad oggetto il risultato di amministrazione e i saldi contabili, non la legge regionale di approvazione del rendiconto; pertanto, la sopravvenuta approvazione legislativa non impedisce né rende illegittima la decisione della Corte dei conti. Spese compensate per la natura soltanto formale della posizione del pubblico ministero contabile; disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti della Regione, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455
La disposizione statutaria attribuisce all'assemblea regionale la competenza ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione; tale competenza non è incisa dal giudizio di parificazione della Corte dei conti.
art. 81, comma 3, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale in materia di equilibrio di bilancio e stabilità finanziaria, a fondamento del controllo contabile.
art. 117, comma 2, lettere e) e m), Cost.
art. 117, comma 2, lettere e) e m)
Evocato nella questione di legittimità costituzionale sollevata nel procedimento contabile, in relazione ai limiti della potestà legislativa regionale.
art. 6, legge regionale Sicilia n. 3/2016
Oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti.
legge regionale Sicilia n. 26/2021
Legge regionale di approvazione del rendiconto generale, ritenuta non idonea a paralizzare il giudizio di parificazione.
Richiamato per il principio contabile n. 4/2 relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità; il testo evidenzia un errore materiale nel rinvio normativo ma non ne trae conseguenze ulteriori.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, l'oggetto del sindacato della Corte dei conti è il risultato di amministrazione e la regolarità dei saldi contabili, non la legge regionale che approva il rendiconto.
- La successiva approvazione legislativa del rendiconto non preclude né rende improcedibile il giudizio contabile di parificazione, perché i due procedimenti hanno funzione e oggetto differenti e operano su piani autonomi.
- La competenza dell'assemblea regionale ad approvare il rendiconto con legge e il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulle risultanze contabili sono sfere distinte e non confliggenti.
- Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice contabile esercita il controllo di legalità/regolarità del bilancio nei limiti attribuiti dalla Costituzione e dall'ordinamento, anche se l'ente abbia medio tempore adottato una legge di approvazione del rendiconto.
- Le questioni di attribuzione tra enti e il sindacato giurisdizionale contabile possono coesistere, poiché perseguono finalità diverse e non si escludono reciprocamente.
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