Cassazione Penale, Sentenza n. 25444/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romeo ha impugnato l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, denunciando: 1) l'inammissibilità dell'appello cautelare del P.M. per genericità (mancata indicazione puntuale dei capi e dei punti dell'ordinanza impugnata e delle ragioni di fatto e di diritto); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, dovendosi tener conto della disarticolazione del sodalizio (condanne ed esecuzione di misure nei confronti dei capi e degli organizzatori), della mancanza di elementi che dimostrino l'attualità del pericolo di reiterazione e dell'assenza di adeguata valutazione prognostica da parte del Tribunale rispetto alle argomentazioni del GIP
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile nei termini la censura sulla presunta genericità dell'appello del P.M., perché il Tribunale ha adeguatamente motivato opponendo alle argomentazioni del GIP la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. Sulla sostanza, la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente accertato la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, avendo considerato: dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Capogna) sull'operatività dell'organizzazione nonostante la carcerazione di alcuni capi; l'uso di cripto-telefonini come indice di organizzazione ristretta; la personalità negativa dell'imputato (precenti, ordini di sorveglianza speciale, precedenti ordinanze cautelari e condanne); la possibilità di valutare fatti emersi anche successivamente alle condotte contestate. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Menziopnata come aggravante non riconosciuta nel capo 1; la Corte rileva che la mancata applicazione dell'aggravante non altera la gravità dei fatti, poiché altri elementi (es. uso di cripto-telefonini) dimostrano la rilevanza organizzativa dell'associazione.
Norma sul traffico di stupefacenti richiamata in relazione ai reati contestati; la sentenza valuta la partecipazione dell'imputato a un'organizzazione di narcotraffico in relazione alla misura cautelare.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione degli atti cautelari: il PM aveva contestato la mancata valutazione dei singoli fatti e dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile rispetto alla motivazione del Tribunale.
Regola l'appello cautelare: la Corte ricorda che l'appello deve individuare i punti della decisione e i motivi in termini specifici o con specificità proporzionata; ha ritenuto che l'appello del PM fosse comunque riferibile alle ragioni di rigetto del GIP e che il Tribunale abbia adeguatamente risposto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle presunzioni semplici e relative nell'ambito delle esigenze cautelari: la Corte ricorda il carattere relativo di tali presunzioni e la necessità di verificarle alla luce del quadro probatorio, anche valutando fatti emersi successivamente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; il ricorso ha riportato le censure consentite in sede di cassazione.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti da disporre a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Massime di principio
- Un appellante (anche il P.M.) deve indicare con sufficiente specificità i punti e i motivi dell'impugnazione; tuttavia il giudice d'appello può ritenere che la censura sia efficace se la motivazione del provvedimento impugnato è stata affrontata nel merito
- La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari può tener conto anche di fatti e prove emersi dopo la commissione dei reati, purché pertinenti alla prognosi di pericolo
- La disarticolazione formale di un sodalizio (condanne o arresti di capi) non esclude automaticamente la possibilità di reiterazione: il giudice valuta la persistenza dell'organizzazione e la concreta capacità di operare anche attraverso elementi come comunicazioni criptate o dichiarazioni di collaboratori
- Precedenti penali e misure cautelari o di sorveglianza pregresse a carico dell'indagato rafforzano la valutazione negativa della personalità e possono giustificare misure cautelari più incisive
- Per impugnare con successo una custodia cautelare è necessario fornire argomentazioni specifiche e prove che contrastino la prognosi di pericolosità (es. dimostrare l'impossibilità materiale di reiterazione o l'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione)
- L'uso di strumenti tecnici di comunicazione dedicati (es. 'cripto-telefonini') può essere valutato come indice di elevata organizzazione criminale e contribuire alla sussistenza delle esigenze cautelari
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