Cassazione Penale, Ordinanza n. 16401/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne/reati ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; il GIP aveva accolto solo parzialmente l'istanza, riconoscendo la continuazione per i reati indicati ai punti 1 e 2 ma escludendola per il reato di cui al punto 3. Con il ricorso si censurava tale esclusione, sostenendo in sostanza che anche il delitto sub 3 potesse essere ricondotto a una preordinazione criminosa unitaria rispetto agli altri fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, osservando che il delitto di cui al punto 3 non era riconducibile, neppure astrattamente, a una deliberazione criminosa unica con i reati di cui ai punti 1 e 2, anche in ragione dell'ampio intervallo temporale tra le condotte (maggio 2020 e gennaio 2024). Ha inoltre ribadito che la mera reiterazione di condotte illecite non equivale a un programma criminoso unitario, essendo concettualmente distinta dalla continuazione e semmai rilevando, in altri ambiti, sotto i profili della recidiva, abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione; richiede una preordinazione unitaria tra i fatti
norma processuale richiamata quale base dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un originario e unitario disegno criminoso; non è sufficiente la sola reiterazione di illeciti nel tempo.
- Un rilevante intervallo temporale tra le condotte è indice ostativo alla configurabilità di una preordinazione criminosa unica, specie quando i fatti si collocano a distanza di anni.
- La continuazione ha una funzione di favor rei e non può essere confusa con istituti diversi, quali recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che operano su un piano differente.
- Nel giudizio di legittimità sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è legittimo negare il vincolo quando manchi la prova di una deliberazione criminosa comune ai reati oggetto di cumulo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16384/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16388/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16389/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16392/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16394/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16395/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →