Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16401/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne/reati ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; il GIP aveva accolto solo parzialmente l'istanza, riconoscendo la continuazione per i reati indicati ai punti 1 e 2 ma escludendola per il reato di cui al punto 3. Con il ricorso si censurava tale esclusione, sostenendo in sostanza che anche il delitto sub 3 potesse essere ricondotto a una preordinazione criminosa unitaria rispetto agli altri fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, osservando che il delitto di cui al punto 3 non era riconducibile, neppure astrattamente, a una deliberazione criminosa unica con i reati di cui ai punti 1 e 2, anche in ragione dell'ampio intervallo temporale tra le condotte (maggio 2020 e gennaio 2024). Ha inoltre ribadito che la mera reiterazione di condotte illecite non equivale a un programma criminoso unitario, essendo concettualmente distinta dalla continuazione e semmai rilevando, in altri ambiti, sotto i profili della recidiva, abitualità, professionalità e tendenza a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    norma invocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione; richiede una preordinazione unitaria tra i fatti

  • art. 671 c.p.p.

    norma processuale richiamata quale base dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva

Massime di principio

  • La continuazione richiede l'esistenza di un originario e unitario disegno criminoso; non è sufficiente la sola reiterazione di illeciti nel tempo.
  • Un rilevante intervallo temporale tra le condotte è indice ostativo alla configurabilità di una preordinazione criminosa unica, specie quando i fatti si collocano a distanza di anni.
  • La continuazione ha una funzione di favor rei e non può essere confusa con istituti diversi, quali recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, che operano su un piano differente.
  • Nel giudizio di legittimità sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è legittimo negare il vincolo quando manchi la prova di una deliberazione criminosa comune ai reati oggetto di cumulo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.