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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39889/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, a 1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e l'applicazione di pene accessorie (art. 12). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per presunta reformatio in peius nella durata della pena accessoria (interdizione dagli uffici direttivi per 1 anno anziché il minimo di 6 mesi); 2) nullità per correzioni a penna nella sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p.; 3) insufficienza della prova e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e dell'art. 27 Cost.; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 5) motivi aggiunti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; oltre a deduzioni ripetute già proposte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il giudice d'appello può applicare d'ufficio pene accessorie non disposte in primo grado e quindi non opera la reformatio in peius rispetto a una statuizione precedente assente; le correzioni a penna riguardanti nomi e data non determinano nullità essendo dati ricavabili dai verbali e sanabili ai sensi dell'art. 547 c.p.p.; i motivi di ricorso risultano generici e mera ripetizione dell'appello senza specifica critica della motivazione della corte di merito, rendendo inammissibile il ricorso per difetto di correlazione tra censure e motivazione impugnata; la Corte di cassazione non è competente a rivedere il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è ammissibile in via sostanziale anche in cassazione ma il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche tali da permetterne la valutazione. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma della fattispecie di reato per cui è stato condannato il ricorrente; costituisce il capo di imputazione confermato in appello

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tali pene da parte del giudice d'appello

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione proposta dal solo imputato; la Cassazione ha precisato che il divieto non comprende provvedimenti concernenti pene accessorie non già statuite in primo grado, consentendo al giudice d'appello di applicarle d'ufficio

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Tratta della nullità della sentenza per irregolarità formali; la Corte ha ritenuto che le correzioni a penna sui dati non costituiscano causa di nullità quando i dati sono ricavabili dai verbali e sanabili

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di correggere errori materiali; richiamato come rimedio alternativo alla qualifica di nullità per correzioni formali

  • art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.

    Riguardano l'onere della prova e la decisione di merito; la Cassazione ha affermato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito

  • art. 27, comma secondo, Cost.

    Principio della responsabilità penale personale e della prova; richiamato nella censura sulla prova ma non ritenuto fondante per la cassazione data la natura fattuale del motivo

  • art. 131-bis cod. pen.

    Nuova causa di non punibilità (cd. depenalizzazione o estinzione del fatto per particolare procedura); può essere rilevata anche in cassazione ma richiede specifiche allegazioni che nel caso non sono state fornite

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevedono requisiti di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico per mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni di sussistenza di causa di non punibilità; la Corte ha ricordato la possibilità pur sottolineando l'onere di specifica allegazione del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le spese e le sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; indica il riferimento legislativo per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p. non impedisce al giudice d'appello di applicare d'ufficio pene accessorie non disposte in primo grado; pertanto non sempre una maggiore gravazione delle pene accessorie configura una reformatio in peius quando in primo grado non era stata statuita alcuna misura analoga
  • Le correzioni di errori materiali nella sentenza (nomi, date, interlineature) non comportano automaticamente la nullità se gli stessi dati sono desumibili dagli atti e possono essere sanati secondo le norme sul contenuto formale della sentenza
  • In cassazione il sindacato è limitato al controllo di legittimità e della struttura logico-giuridica della motivazione; la valutazione di merito delle prove resta prerogativa del giudice di merito e non può essere sostituita con una diversa rivalutazione dei fatti
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni poste dal giudice di merito: la mera ripetizione delle censure già respinte in appello, senza una critica argomentata delle motivazioni adottate dalla corte di merito, rende il ricorso inammissibile per genericità
  • La possibilità di invocare in cassazione nuove norme sostanziali favorevoli (es. art. 131-bis) sussiste, ma il ricorrente ha l'onere di fornire allegazioni concrete e specifiche che consentano alla Corte di valutare l'operatività dell'istituto
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende quando la inammissibilità sia ascrivibile a colpa o per la natura delle deduzioni

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