Cassazione Penale, Sentenza n. 39889/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna, a seguito di giudizio abbreviato, a 1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e l'applicazione di pene accessorie (art. 12). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per presunta reformatio in peius nella durata della pena accessoria (interdizione dagli uffici direttivi per 1 anno anziché il minimo di 6 mesi); 2) nullità per correzioni a penna nella sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p.; 3) insufficienza della prova e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e dell'art. 27 Cost.; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena; 5) motivi aggiunti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; oltre a deduzioni ripetute già proposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il giudice d'appello può applicare d'ufficio pene accessorie non disposte in primo grado e quindi non opera la reformatio in peius rispetto a una statuizione precedente assente; le correzioni a penna riguardanti nomi e data non determinano nullità essendo dati ricavabili dai verbali e sanabili ai sensi dell'art. 547 c.p.p.; i motivi di ricorso risultano generici e mera ripetizione dell'appello senza specifica critica della motivazione della corte di merito, rendendo inammissibile il ricorso per difetto di correlazione tra censure e motivazione impugnata; la Corte di cassazione non è competente a rivedere il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è ammissibile in via sostanziale anche in cassazione ma il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche tali da permetterne la valutazione. Consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma della fattispecie di reato per cui è stato condannato il ricorrente; costituisce il capo di imputazione confermato in appello
Prevede le pene accessorie conseguenti alla condanna; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tali pene da parte del giudice d'appello
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina il divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione proposta dal solo imputato; la Cassazione ha precisato che il divieto non comprende provvedimenti concernenti pene accessorie non già statuite in primo grado, consentendo al giudice d'appello di applicarle d'ufficio
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Tratta della nullità della sentenza per irregolarità formali; la Corte ha ritenuto che le correzioni a penna sui dati non costituiscano causa di nullità quando i dati sono ricavabili dai verbali e sanabili
Prevede la possibilità di correggere errori materiali; richiamato come rimedio alternativo alla qualifica di nullità per correzioni formali
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Riguardano l'onere della prova e la decisione di merito; la Cassazione ha affermato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito
art. 27, comma secondo, Cost.
Principio della responsabilità penale personale e della prova; richiamato nella censura sulla prova ma non ritenuto fondante per la cassazione data la natura fattuale del motivo
Nuova causa di non punibilità (cd. depenalizzazione o estinzione del fatto per particolare procedura); può essere rilevata anche in cassazione ma richiede specifiche allegazioni che nel caso non sono state fornite
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevedono requisiti di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico per mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni di sussistenza di causa di non punibilità; la Corte ha ricordato la possibilità pur sottolineando l'onere di specifica allegazione del ricorrente
Regola le spese e le sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso; indica il riferimento legislativo per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p. non impedisce al giudice d'appello di applicare d'ufficio pene accessorie non disposte in primo grado; pertanto non sempre una maggiore gravazione delle pene accessorie configura una reformatio in peius quando in primo grado non era stata statuita alcuna misura analoga
- Le correzioni di errori materiali nella sentenza (nomi, date, interlineature) non comportano automaticamente la nullità se gli stessi dati sono desumibili dagli atti e possono essere sanati secondo le norme sul contenuto formale della sentenza
- In cassazione il sindacato è limitato al controllo di legittimità e della struttura logico-giuridica della motivazione; la valutazione di merito delle prove resta prerogativa del giudice di merito e non può essere sostituita con una diversa rivalutazione dei fatti
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni poste dal giudice di merito: la mera ripetizione delle censure già respinte in appello, senza una critica argomentata delle motivazioni adottate dalla corte di merito, rende il ricorso inammissibile per genericità
- La possibilità di invocare in cassazione nuove norme sostanziali favorevoli (es. art. 131-bis) sussiste, ma il ricorrente ha l'onere di fornire allegazioni concrete e specifiche che consentano alla Corte di valutare l'operatività dell'istituto
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende quando la inammissibilità sia ascrivibile a colpa o per la natura delle deduzioni
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