Ordinanza n. 71/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione ex art. 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 13 novembre 2025, pubblicato in pari data sulla piattaforma telematica, con cui Invitalia ha aggiudicato alla società EMZ - tecnologie ambientali s.r.l. il lotto 5 Calabria - CIG: B76197736E della gara aperta per la conclusione di Accordi quadro, con più operatori economici, suddivisa in n. 6 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di forniture per la realizzazione degli interventi afferenti alla linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 28 settembre 2021, n. 396 e della relativa comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; - della relazione del RUP prot. n. 0372668 del 12 novembre 2025 e dei relativi allegati 1 e 2, di cui al lotto 5 - Calabria - CIG: B76197736E, contenente gli esiti della procedura di gara; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato tra cui: a) gli atti di approvazione degli atti di gara, non conosciuti; b) gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non conosciuti; c) i verbali di gara nella parte di interesse: n. 1 del 29 luglio 2005, n. 2 del 5 agosto 2025, n. 3 dell'8 agosto 2025, n. 4 del 9 settembre 2025, n. 5 del 16 settembre 2025 e n. 6 del 16 settembre 2025; - dell'eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, nonché dell'eventuale contratto d'appalto/accordo quadro frattanto eventualmente sottoscritto. - del provvedimento, anche implicito, di ammissione alla gara della controinteressata e, dunque, conseguentemente per l'accertamento della sua esclusione per assenza di requisito di esecuzione, qualora ritenuto elemento essenziale dell'offerta; e per la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione in ragione dell'impossibilità di stipulare il contratto stante l'assenza di requisito di esecuzione; nonché per declaratoria di inefficacia del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio; con condanna dell'amministrazione resistente ad aggiudicare la gara alla ricorrente e con subentro della stessa nel contratto d'appalto/accordo quadro di cui se ne dichiara la disponibilità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 5 Calabria di una gara aperta per la conclusione di accordi quadro relativi a forniture per interventi di miglioramento e meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 5 disposta da Invitalia in favore dell’impresa controinteressata, nonché la relazione del RUP, gli esiti della procedura, i verbali di gara, gli atti presupposti e gli eventuali atti di consegna, esecuzione e stipula del contratto o accordo quadro. Ha inoltre contestato l’ammissione, anche implicita, dell’aggiudicataria, chiedendone l’esclusione per l’asserita assenza di un requisito di esecuzione, con conseguente decadenza dall’aggiudicazione, declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e aggiudicazione della gara in proprio favore, con subentro. Nel testo dell’ordinanza cautelare non sono specificamente esaminati i motivi di illegittimità dedotti né i profili di rito e di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione sui profili processuali e di merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora poiché la ricorrente non aveva allegato un pregiudizio specifico e diretto a proprio carico, facendo riferimento prevalentemente al pregiudizio che l’esecuzione degli atti avrebbe arrecato all’interesse pubblico. Il bilanciamento degli interessi, tenuto conto della peculiarità della procedura finanziata, ha quindi condotto al rigetto della sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di aggiudicazione impugnato; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
comunicazione digitale dell’aggiudicazione
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha applicato il requisito del periculum in mora, ritenendolo non dimostrato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato con riferimento a un pregiudizio specifico, diretto e concretamente riferibile alla posizione della parte ricorrente.
- Il mero richiamo al pregiudizio che l’esecuzione dell’atto arrecherebbe all’interesse pubblico non supplisce all’omessa allegazione del danno cautelare specifico subito dal ricorrente.
- Nelle procedure finanziate, la valutazione cautelare deve tener conto del peculiare bilanciamento degli interessi connesso alla tempestiva realizzazione dell’intervento finanziato, ferma restando la necessità della prova del periculum in mora.
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