Cassazione Civile, Ordinanza n. 10213/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'inammissibilità dichiarata dalla commissione tributaria regionale di un appello proposto dall'Ufficio avverso una sentenza di primo grado. Il giudice di merito aveva ritenuto nulla la notifica dell'appello, perché nel fascicolo non risultava la ricevuta di spedizione della raccomandata, ma solo l'avviso di ricevimento, escludendo che tale omissione potesse essere sanata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se l'avviso di ricevimento attesta tempestivamente la ricezione del plico da parte del destinatario. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina l'inammissibilità dell'impugnazione notificata per posta, purché l'avviso di ricevimento rechi l'asseverazione della data di spedizione da parte dell'ufficio postale oppure risulti comunque certificata la tempestività della ricezione rispetto al termine di decadenza. Ha quindi censurato la CTR per non avere verificato la documentazione prodotta dall'Ufficio alla luce di tale principio, limitandosi a richiamare precedenti anteriori. Accertato che dall'avviso di ricevimento risultava una data di ricezione coincidente con la scadenza del termine utile, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge processuale è stata utilizzata per denunciare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che il giudice deve verificare il rispetto del termine per l'impugnazione ai fini dell'ammissibilità dell'appello, ma non può ritenere inammissibile l'atto solo perché manca la ricevuta di spedizione se la tempestività risulta altrimenti provata.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è stata richiamata dall'Ufficio come base della disciplina di deposito degli atti e della documentazione relativa alla notifica nel processo tributario.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per individuare il termine perentorio di impugnazione nel processo tributario.
Richiamato insieme all'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 per il termine di decadenza rilevante ai fini della tempestività dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello notificato direttamente per posta, se l'avviso di ricevimento consente di accertare la tempestività della notificazione.
- L'avviso di ricevimento può svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione quando rechi la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in difetto, la tempestività può risultare solo da una certificazione postale idonea a collocare la ricezione entro il termine decadenziale.
- Il giudice di merito deve verificare concretamente la documentazione prodotta per accertare il rispetto del termine di impugnazione, senza arrestarsi a un formalismo fondato sulla sola mancanza della ricevuta di spedizione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione notificata per posta, il dato decisivo è la prova della tempestività della notificazione, non la mera presenza formale di uno specifico documento quando altra documentazione equivalente consenta il medesimo accertamento.
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